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BETA /0295 - Legislazione

Trascrizioni a cura di Alessandro Bucci

Legge 28 marzo 1991, n.109


Nuove disposizioni in materia  di allacciamenti e collaudi  degli
impianti telefonici interni


La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno appro-
vato;

                    IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                                promulga

la seguente legge:


Art. 1

  Gli abbonati hanno facoltà di approvigionarsi delle apparecchia
ture terminali abilitate a comunicare con la rete  pubblica di te
lecomunicazioni direttamente  o tramite  il  gestore del servizio 
pubblico, ferma restando la competenza di quest'ultimo per la cos
truzione e  gestione delle terminazioni di  rete, quali  definite 
con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.
  Non sono consentiti l'installazione e l'allacciamento alla rete
pubblica di apparecchiature terminali che non risultino omologate
ai sensi della normativa in vigore.
  All' installazione, al collaudo, all'allacciamento e alla manu-
tenzione delle apparecchiature terminali da eseguire nel rispetto
delle norme tecniche  vigenti in materia, provvede l'abbonato per
mezzo del gestore del servizio pubblico ovvero di imprese titola-
ri di  autorizzazione di grado adeguato alla potenzialita' e com-
plessita' dell'impianto. Le amministrazioni statali possono prov-
vedere alla  manutenzione delle  apparecchiature terminali  anche
con personale specializzato alle proprie dipendenze.
  I materiali e  le apparecchiature di telecomunicazione soggetti
ad omologazione a norma delle disposizioni vigenti debbono recare
impressi in caratteri visibili ed indelebili gli estremi del prov
vedimento amministrativo di omologazione.
  Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, entro tre me
si dalla data  di entrata in vigore della presente legge, sentiti 
il consiglio di amministrazione del Ministero delle poste e delle
telecomunicazioni e  il consiglio superiore tecnico  delle poste,
delle telecomunicazioni  e dell'automazione,  adotta con  proprio 
decreto le disposizioni di attuazione concernenti,in particolare:

  a) i requisiti che  le imprese che intendano provvedere alle o-
perazioni di cui al comma 3 devono possedere per conseguire l'au-
torizzazione di cui al medesimo comma;

  b) le prescrizioni per l'installazione, il collaudo, l'allaccia
mento e la manutenzione delle apparecchiature terminali;

  c) il contenuto  e le modalita' delle certificazioni che le im-
prese autorizzate debbono rilasciare all' abbonato ed  al gestore
pubblico, all'atto del collaudo;

  d) i casi in cui,  in ragione  della semplicita'  costruttiva e
funzionale dell'apparecchiatura, l'abbonato puo' provvedere diret
tamente alle operazioni indicate alla lettera b);

  e) le modalita' per la sorveglianza, da  parte del  gestore del
servizio pubblico, sulla rete e sulle apparecchiature ad essa col
legate;

  f) le modalita' e i tempi per la risoluzione dei rapporti inter
correnti fra  gli utenti ed il gestore del servizio pubblico rela
tivamente alla locazione ed alla manutenzione delle apparecchiatu
re terminali;

  g) l'adozione, previa diffida, dei provvedimenti di sospensione
e di revoca dell'autorizzazione di cui al comma 3;

  h) l'adozione, previa diffida, dei provvedimenti di sospensione
e di risoluzione del contratto di abbonamento nei confronti degli
utenti.


Art. 2

  Chiunque viola le disposizioni dell'articolo 1 e' punito con la
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire un mi-
lione a lire dieci milioni.
  Qualora la violazione riguardi la disposizione del comma 2 del-
l'articolo 1 e' altresi' disposta la confisca delle apparecchiatu
re.


Art. 3

  Il gestore  del servizio pubblico adegua le proprie procedure e
la propria modulistica alle disposizioni della presente legge en-
tro tre mesi dalla data della sua entrata in vigore.


Art. 4

  Sono abrogati, in particolare, gli articoli 284 e 285 del testo
unico delle disposizioni legislative in materia postale, di banco
posta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presiden-
te della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, e successive modifica-
zioni, e gli articoli 105, 107 e 108 del regolamento di esecuzio-
ne dei titoli I, II e III del libro II della legge postale e del-
le telecomunicazioni, approvato con regio decreto 19 luglio 1941,
n.1198, e successive modificazioni.

  La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inseri
ta nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica 
italiana. E' fatto  obbligo a chiunque  spetti di osservarla e di
farla osservare come legge dello Stato.


  Data a Roma, addi' 28 marzo 1991


                              COSSIGA

                                    ANDREOTTI, Presidente del
                                    Consiglio dei Ministri

Visto, il Guardasigilli: Martelli

Decreto Legislativo 29 dicembre 1992 n.518



Attuazione della direttiva 91/250/CEE relativa alla tutela 
giuridica dei programmi per elaboratore

             IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

     Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione:

     Visto l'art. 7 della legge 19 dicembre 1992 n. 489,  recante
delega al Governo per l'attuazione della direttiva 91/250/CEE del 
14 maggio 1991, relativa alla tutela dei  programmi  per  elabora
tore;

     Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata
nella riunione del 23 dicembre 1992;

     Sulla proposta  del  Ministro  per  il  coordinamento  delle
politiche comunitarie e per gli affari regionali, di concerto con 
il Ministro per gli affari esteri, di grazia e  giustizia  e  del
tesoro;

                         EMANA

               il seguente decreto legislativo:


                         Art. 1

     1. All'art. 1 della legge 22 aprile 1941, n. 633 e' aggiunto 
il seguente comma:

Sono  altresi' protetti i programmi per  elaboratore  come  opere
letterarie ai sensi della Convenzione di Berna  sulla  protezione
delle opere letterarie ed artistiche ratificata e resa  esecutiva
con legge 20 giugno 1978, n. 399.

                         Art. 2

     1. Dopo il n. 7) dell' art. 2  della legge 22  aprile  1941,
n. 633 e' aggiunto il seguente numero:

     8) i programmi per  elaboratore, in qualsiasi forma espressi 
purche' originali  quale  risultato  di  creazione  intellettuale
dell'autore. Restano esclusi dalla  tutela  accordata  dalla  pre
sente legge le idee ed i principi che stanno alla  base  di  qual
siasi elemento di un programma, compresi quelli alla  base  delle
interfacce. Il termine programma  comprende  anche  il  materiale
preparatorio per la progettazione del programma stesso.

                         Art. 3

     1. Dopo l'art. 12  della legge 22 aprile  1941,  n.  633  e'
inserito il seguente:

     Art. 12-bis - Salvo  patto contrario, qualora  un  programma
per elaboratore sia creato dal lavoratore  dipendente  nell'esecu
zione delle sue mansioni  o  su  instruzioni  impartite  dal  suo
datore di lavoro, questi e' titolare  dei  diritti  esclusivi  di
utilizzazione economica del programma creato".

                         Art. 4

     1. Dopo l'art. 27  della legge 22 aprile  1941,  n.  633  e'
inserito il seguente:

     Art. 27-bis - La durata  dei diritti  di  utilizzazione  eco
nomica del programma per elaboratore prevista dalle  disposizioni
della presente Sezione si computa, nei rispettivi casi,  a  decor
rere dal 1 gennaio dell'anno successivo a quello in cui  si  veri
fica l'evento considerato dalla norma.

                         Art. 5

     1. Dopo la sezione V del capi IV del titolo I   della  legge
22 aprile 1941, n. 633 e' aggiunta la seguente sezione;

          Sezione VI - Programmi per elaboratori

     Art. 64-bis - 1. Fatte salve le disposizioni dei  successivi
articoli 64-ter e 64-quater, i diritti esclusivi conferiti  dalla
presente legge  sui  programmi  per  elaboratore  comprendono  il
diritto di effettuare o autorizzare:

     a) la riproduzione, permanente o temporanea,  totale  o  par
ziale, del programma per elaboratore con  qualsiasi  mezzo  o  in
qualsiasi forma. Nell misura in cui operazioni come il  caricamen
to, la visualizzazione, l'esecuzione, la trasmissione o  la  memo
rizzazione del programma per elaboratore richiedano  una  riprodu
zione, anche tali operazioni sono soggette all'autorizzazione del 
titolare dei diritti;

     b) la traduzione, l'adattamento, la  trasformazione  e  ogni
altra modificazione del programma  per  elaboratore,  nonche'  la
riproduzione dell'opera che ne  risulti,  senza  pregiudizio  dei
diritti di chi modifica il programma;

     c) qualsiasi forma di distribuzione al pubblico, compresa la 
locazione, del programma per elaboratore  originale  o  di  copie
dello stesso. La prima vendita di una copia del  programma  nella
Comunita' Economica Europea da parte del titolare dei diritti,  o
con il suo consenso, esaurisce il  diritto  di  distribuzione  di
detta copia all'interno della Comunita', ad eccezione del diritto 
di controllare l'ulteriore locazione del programma o di una copia 
dello stesso.


Art. 64-ter - 1. Salvo patto contrario, non sono soggette  all'au
torizzazione del titolare dei diritti le attivita' indicate nell' 
art. 64-bis lettere a) e b), allorche' tali attivita' sono  neces
sarie per l'uso del programma per elaboratore conformemente  alla
sua destinazione da parte del legittimo  acquirente,  inclusa  la
correzione degli errori.

     2. Non puo' essere impedito  per  contratto,  a  chi  ha  il
diritto di usare una  copia  del  programma  per  elaboratore  di
effettuare una copia di riserva del programma qualora tale  copia
sia necessaria per l'uso.

     3. Chio ha il diritto di usare una copia del  programma  per
elaboratore puo', senza l'autorizzazione del titolare  dei  dirit
ti, osservare, studiare o sottoporre a prova il funzionamento del 
programma, allo scopo di determinare le idee ed i principi su cui 
e' basato ogni elemento del programma stesso, qualora egli compia 
tali atti durante  operazioni  di  caricamento,  visualizzazione,
esecuzione, trasmissione o memorizzazione del programma che  egli
ha il diritto di eseguire. Gli accordi contrattuali  conclusi  in
violazione del presente comma sono nulli.


     Art. 64-quater - 1. L'autorizzazione del titolare dei  dirit
ti non e' richiesta qualora la riproduzione del  codice  del  pro
gramma di elaboratore e la traduzione della sua  forma  ai  sensi
dell'art. 64-bis, lettere a) e b), compiute al fine di modificare 
la forma del codice, siano indispensabili per ottenere  le  infor
mazioni necessarie per conseguire l'interoperabilita', con  altri
programmi, di un programma per elaboratore  creato  autonomamente
purche' siano soddisfatte le seguenti condizioni:

     a) le predette attivita' siano eseguite dal licenziatario  o
da altri che abbia il diritto di usare una copia  del  programma,
oppure, per loro conto, dachi e' autorizzato a tal fine;

     b) le informazioni necessarie  per  conseguire  l'interopera
bilita' non siano gia' facilmente e  rapidamente  accessibili  ai
soggetti indicati alla lettera a);

     c) le predette  attivita'  siano  limitate  alle  parti  del
programma originale necessarie  per  conseguire  l'interoperabili
ta'.

     2. Le disposizioni di cui al comma 1 non consentono  che  le
informazioni ottenute in virtu' della loro applicazione:

     a) siano utilizzate a fini  diverse  dal  conseguimento  del
l'interoperabilita' del programma creato autonomamente;

     b) siano comunicate a terzi, fatta salva  la  necessita'  di
consentire  l'interoperabilita'  del  programma  creato  autonoma
mente;

     c) siano utilizzate per lo  sviluppo,  la  produzione  o  la
commercializzazione di un programma  per  elaboratore  sostanzial
mente simile nella sua forma espressiva, o per ogni altra  attivi
ta' che violi il diritto di autore.

     3. Gli accordi contrattuali conclusi in violazione dei commi 
1 e 2 sono nulli.

     4. Conoformemente alla Convenzione  di  Berna  sulla  tutela
delle opere letterarie ed artistiche ratificata e resa  esecutiva
con legge 20 giugno 1978, n.399,  le  disposizioni  del  presente
articolo non possono essere interpretate in  modo  da  consentire
che la loro applicazione arrechi indebitamente  pregiudizio  agli
interessi legittimi del titolare dei diritti o sia  in  conflitto
con il normale sfruttamento del programma.


                         Art. 6

     1. All'art. 103  della legge 22 aprile  1941,  n.  633  sono
apportate le seguenti integrazioni:

     a) Dopo il terzo comma e' aggiunto il seguente:

     Alla Societa' italiana  degli autori ed editori e' affidata, 
altresi, la tenuta di un registro pubblico  speciale  per  i  pro
grammi per elaboratore. In tale registro viene registrato il nome 
del titolare dei diritti esclusivi di utilizzazione  economica  e
la data di pubblicazione del programma, intewndendosi per  pubbli
cazione il primo atto di esercizio dei diritti esclusivi.

     b) Dopo il quinto comma e' aggiunto il seguente:

     I registri di  cui  al  presente  articolo  possono  essere
tenuti utilizzando mezzi e strumenti informatici.


                         Art. 7

     1. Dopo il secondo comma dell'  art.  105   della  legge  22
aprile 1941, n. 633 e' inserito il seguente:

     Per i programmi per  elaboratore la registrazione  e'  facol
tativa ed onerosa.


                         Art. 8

     1. All'art. 161  della legge  22  aprile  1941,  n.  633  e'
aggiunto, in fine, il seguente comma:

     Le disposizioni di questa  Sezione si applicano anche a  chi
mette in circolazione in qualsiasi  modo,  o  detiene  per  scopi
commerciali copie non autorizzate di programmi e qualsiasi  mezzo
inteso unicamente a consentire o  facilitare  la  rimozione  arbi
traria o l'esclusione  funzionale  dei  dispositivi  applicati  a
protezione di un programma per elaboratore.

                         Art. 9.

     1. Al primo comma dell''art 171  della legge 22 aprile 1941, 
n. 633 sono premesse le  seguenti parole: "Salvo quanto  previsto
dall'art. 171-bis".


                         Art. 10.

     1. Dopo l'art. 171  della legge 22 aprile 1941,  n.  633  e'
inserito il seguente:

     Art. 171-bis. - 1. Chiunque  abusivamente duplica a fini  di
lucro, programmi per elaboratore, o, ai medesimi fini e sapendo o 
avendo motivo di sapere che si tratta di copie  non  autorizzate,
importa, distribuisce, vende,  detiene  a  scopo  commerciale,  o
concede in locazione i medesimi programmi, e' soggetto alla  pena
della reclusione da tre mesi a tre  anni  e  della  multa  da  L.
500.000 a L. 6.000.000. Si applica la stessa  pena  se  il  fatto
concerne qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o  facili
tare la rimozione arbitrarria o l'elusione funzionale dei  dispos
itivi applicati a protezione di un programma per elaboratore.  La
pena non e' inferiore nel minimo a sei mesi di  reclusione  e  la
multa a L. 1.000.000 se il fatto e' di rilevante gravita'  ovvero
se il programma oggetto dell'abusiva duplicazione,  importazione,
distribuzione, vednita, detenzione a  scopo  commerciale  o  loca
zione sia stato precedentemente distribuito, venduto  o  concesso
in locazione su supporti contrassegnati dalla  Societa'  italiana
degli autori ed editori ai  sensi  della  presente  legge  e  del
relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 18 
maggio 1942, n. 1369.

     2. La condanna per i reati previsti al comma 1  comporta  la
pubblicazione della sentnenza in uno o piu' quotidiani e in uno o 
piu' periodici specializzati.


                         Art. 11.

     1. Dopo l'art. 199  della legge 22 aprile 1941,  n.  633  e'
inserito il seguente:

     Art. 199-bis - 1. Le disposizioni  della presente  legge  si
applicano anche ai programmi creati prima della  sua  entrata  in
vigore, fatti salvi gli  eventuali  atti  conclusi  e  i  diritti
acquisiti anteriormente a tale data.


                         Art. 12.

     1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri  da
emanarsi, sentita la Societa' italiana degli autori  ed  editori,
entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge  saran
no determinate le caratteristiche del registro, le  modalita'  di
registrazione di cui agli articoli 6 e 7 e le relative tariffe.

     Il presente decreto, munito del sigillo dello  Stato,  sara'
inserito nella Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della
Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di  osser
varlo e farlo osservare.

          Dato a Roma, addi 29 dicembre 1992


                         SCALFARO

                              AMATO, Presidente del Consiglio dei
                              Ministri

                              COSTA, Ministro per il coordinamen
                              to delle politiche comunitarie e 
                              per gli affari regionali

                              COLOMBO, Ministro per gli affari 
                              esteri

                              MARTELLI, Ministro di grazia e 
                              giustizia

                              BARUCCI, Ministro del tesoro


Visto, il guardasigilli MARTELLI

Da "GAZZETTA UFFICIALE della Repubblica Italiana" Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale" n. 306 del 31 dicembre 1992 - Serie Generale

Legge 23 dicembre 1993, n.547



Modificazioni ed integrazioni alle norme del  codice penale e del
codice di procedura penale in tema di criminalità informatica

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno appro-
vato;

                    IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                   
                                promulga

la seguente legge:

Art. 1.

1. All'articolo 392 del codice  penale, dopo il secondo  comma, è
   aggiunto il seguente:

 Si ha, altresì, violenza sulle cose allorché un programma infor-
 matico  viene alterato,  modificato o  cancellato in tutto  o in 
 parte  ovvero viene  impedito o turbato il  funzionamento di  un
 sistema telematico.

Art. 2.

1. L'articolo 420 del codice penale è sostituito dal seguente:

 Art. 420.   (Attentato a impianti di pubblica utilità).   
 
 Chiunque commette un fatto  diretto a danneggiare o  distruggere
 impianti di pubblica utilità, è punito, salvo che il fatto costi
 tuisca più grave reato, con la reclusione da uno a quattro anni.
 La pena di cui al primo comma si applica anche a chi commette un
 fatto diretto a  danneggiare o distruggere sistemi informatici o
 telematici di pubblica utilità, ovvero dati, informazioni o pro-
 grammi in essi contenuti o ad essi pertinenti.
 Se  dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento dell'im-
 pianto o  del sistema, dei dati,  delle informazioni o  dei pro-
 grammi  ovvero l'interruzione  anche parziale  del funzionamento 
 dell' impianto o del sistema la pena è della reclusione da tre a 
 otto anni.

Art. 3.

1. Dopo l'articolo 491 del codice penale e aggiunto il seguente:

 Art. 491 bis.   (Documenti informatici).
 Se alcuna  delle falsità previste  dal presente capo riguarda un
 documento informatico pubblico o privato, si applicano le dispo-
 sizioni del capo stesso concernenti rispettivamente gli atti pub
 blici e le scritture private.
 A tal fine per documento informatico si intende qualunque suppor
 to informatico  contenente dati  o informazioni aventi efficacia 
 probatoria o programmi specificamente destinati ad elaborarli.

Art. 4

1. Dopo l'articolo 615-bis del  codice penale sono  aggiunti i se
   guenti

 Art. 615 ter.   (Accesso abusivo ad un  sistema informatico o te
 lematico).
 Chiunque  abusivamente si  introduce in un sistema informatico o 
 telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene
 contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di  es-
 cluderlo, è punito con la reclusione fino a tre anni.
 La pena è della reclusione da uno a cinque anni:

 1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un inca-
    ricato di  un pubblico  servizio, con abuso  dei poteri o con 
    violazione dei doveri inerenti alla funzione o servizio, o da
    chi esercita anche abusivamente la professione di investigato
    re privato, o con abuso della qualità di operatore del siste-
    ma;
 2) se il colpevole per commettere il falso usa violenza sulle co
    se o alle persone, ovvero se è palesemente armato;
 3) se dal  fatto deriva la  distruzione o  il danneggiamento del
    sistema o l' interruzione totale o parziale del suo funziona-
    mento,  ovvero la distruzione  o il  danneggiamento dei dati, 
    delle informazioni o dei programmi in esso contenuti.

 Qualora i fatti di cui ai commi primo e secondo riguardino siste
 mi informatici o telematici di interesse militare o relativi al-
 l'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanitè o alla
 protezione civile o  comunque di interesse pubblico, la pena  è, 
 rispettivamente, della reclusione da uno a cinque anni e  da tre
 a otto anni.
 Nel caso previsto dal primo comma il delitto e punibile a quere-
 la della persona offesa; negli altri casi si procede di ufficio.

Art. 615 quater.   (Detenzione e diffusione abusiva di  codici di 
     accesso a sistemi informatici o telematici).
 Chiunque, al fine  di procurare a sé o ad altri un profitto o di
 arrecare ad  altri un danno, abusivamente si procura, riproduce, 
 diffonde, comunica o consegna codici, parole chiave o altri mez-
 zi idonei all' accesso ad  un sistema  informatico o telematico,
 protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni
 o istruzioni idonee al predetto scopo, è punito con la reclusio-
 ne sino ad un anno e con la multa sino a lire dieci milioni.
 La pena è della reclusione da uno a due anni e della multa da li
 re dieci milioni a lire venti  milioni se  ricorre taluna  delle
 circostanze di cui ai numeri 1) e 2) del comma quarto dell'arti-
 colo 617 quater.

Art. 615 quinquies.   (Diffusione di programmi  diretti a danneg-
     giare o interrompere un sistema informatico).
 Chiunque  diffonde, comunica o consegna un programma informatico 
 da lui stesso o da altri redatto, avente per scopo o per effetto
 il danneggiamento di un sistema informatico o telematico, dei da
 ti o dei programmi in esso contenuti o ad essi pertinenti, ovve-
 ro l' interruzione, totale  o parziale, o l' alterazione del suo 
 funzionamento, è punito con la reclusione sino a due anni  e con
 la multa sino a lire venti milioni.

Art. 5.

1. Nell'articolo 616 del codice penale, il quarto comma e sostitu
   ito dal seguente:

 Agli effetti delle disposizioni  di questa sezione,  per "corris
 pondenza" si intende quella epistolare, telegrafica, telefonica,
 informatica o  telematica ovvero effettuata con ogni altra forma
 di comunicazione a distanza.

Art 6.

1 . Dopo l'articolo 617 ter del codice penale sono aggiunti i se-
    guenti:

 Art. 617 quater.   (Intercettazione  impedimento o  interruzione
      illecita di comunicazioni informatiche o telematiche).
 Chiunque  fraudolentemente intercetta  comunicazioni relative ad 
 un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sist
 emi, ovvero le impedisce o le interrompe, è punito con la reclu-
 sione da sei mesi a quattro anni.
 Salvo che  il fatto costituisca  più grave reato, la stessa pena 
 si applica a chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di infor-
 mazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle co-
 municazioni di cui al primo comma.
 I delitti di cui ai commi primo e secondo sono punibili a quere-
 la della persona offesa.
 Tuttavia si procede d'ufficio e la pena è della reclusione da u-
 no a cinque anni se il fatto è commesso:
 1) in danno  di un sistema  informatico o telematico  utilizzato
    dallo  Stato o da  altro ente pubblico o da impresa esercente 
    servizi pubblici o di pubblica necessità;
 2) da un  pubblico ufficiale  o da  un incaricato di un pubblico
    servizio, con  abuso  dei poteri o  con violazione dei doveri
    inerenti  alla funzione o al servizio, ovvero con abuso della
    qualità di operatore del sistema;
 3) da chi esercita anche abusivamente la professione di investi-
    gatore privato.

Art. 617 quinquies.   (Installazione  di apparecchiature  atte ad
     intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informa
     tiche o telematiche).
 Chiunque, fuori  dai casi consentiti dalla legge, installa appa-
 recchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comuni
 cazioni  relative ad  un sistema informatico o telematico ovvero 
 intercorrenti tra più sistemi, è punito con la reclusione da uno
 a quattro anni.
 La pena è della reclusione da uno a cinque anni nei casi previs-
 ti dall'articolo 617 quater, quarto comma.

Art. 617 sexies.   (Falsificazione,  alterazione  o  soppressione
     del contenuto di comunicazioni informatiche o telematiche).
 Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di
 arrecare ad altri un danno, forma falsamente ovvero altera o sop
 prime,  in tutto o in parte, il contenuto, anche occasionalmente 
 intercettato, di taluna delle comunicazioni relative ad un siste
 ma  informatico o telematico  o intercorrenti tra più sistemi, è
 punito, qualora ne faccia uso o lasci che altri ne facciano uso,
 con la reclusione da uno a quattro anni.
 La pena è della reclusione da uno a cinque anni nei casi previs-
 ti dal quarto comma dell'articolo 617 quater.

Art. 7.

1. Nell'articolo 621 del codice penale dopo il primo comma è inse
   rito il seguente:

 Agli effetti della disposizione di cui al primo comma è conside-
 rato documento anche qualunque supporto  informatico  contenente 
 dati, informazioni o programmi.

Art. 8.

1. L' articolo 623 bis del codice penale è sostituito dal seguen-
   te:

 Art. 623 bis.   (Altre comunicazioni e conversazioni).
 Le disposizioni contenute nella presente sezione,  relative alle
 comunicazioni e conversazioni telegrafiche, telefoniche, informa
 tiche o telematiche, si applicano a qualunque altra trasmissione
 a distanza di suoni, immagini od altri dati.

Art. 9.

1. Dopo l'articolo 635 del codice penale è aggiunto il seguente:

 Art. 635 bis.   (Danneggiamento di sistemi informatici e  telema
      tici).
 Chiunque distrugge, deteriora o rende, in tutto o in  parte, in-
 servibili sistemi  informatici  o telematici altrui, ovvero pro-
 grammi, informazioni o  dati altrui, è punito, salvo che il fat-
 to costituisca più grave  resto, con la pena della reclusione da
 sei mesi a tre anni.
 Se ricorre una o più  delle circostanze di cui al secondo  comma
 dell'articolo 635 ovvero se  il fatto è commesso con abuso della
 qualità  di operatore di un sistema, la pena  è della reclusione 
 da uno a quattro anni.

Art. 10.

1. Dopo l' articolo  640 bis del  codice penale è aggiunto il se-
   guente:

 Art. 640 ter.   (Frode informatica).
 Chiunque, alterando in  qualsiasi modo il funzionamento di un si
 stema
 informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsi
 asi modalità  su dati, informazioni o  programmi contenuti in un
 sistema informatico o
 telematico o ad essi pertinenti, procura a sé o  ad altri un in-
 giusto profitto con altrui danno è punito  con la reclusione  da
 sei mesi a tre anni e con la multa da lire centomila a due milio
 ni.
 La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da
 lire seicentomila a tre milioni se ricorre una delle circostanze
 previste dal secondo comma numero I dell'articolo 640, ovvero se
 il  fatto è commesso con  abuso della qualità di operatore di un 
 sistema.
 Il  delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che 
 ricorra  taluna delle  circostanze di cui al secondo comma o un' 
 altra circostanza aggravante.

Art. 11.

1. Dopo l' articolo 266 del codice di procedura penale è aggiunto
   il seguente:

 Art. 266 bis.   (Intercettazioni di comunicazioni informatiche o
      telematiche).
 1. Nei procedimenti relativi ai reati indicati nell'articolo 266
 nonché a quelli commessi mediante l'impiego di tecnologie infor-
 matiche o telematiche, è consentita l'intercettazione del flusso
 di comunicazioni relativo a sistemi informatici o telematici ov-
 vero intercorrente tra più sistemi.

Art. 12.

1. L'articolo 268 del codice di procedura penale è così modifica-
   to:

a) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

 3 bis. Quando si procede a intercettazione di  comunicazioni in-
 formatiche o telematiche, il pubblico ministero può disporre che
 le operazioni siano compiute anche mediante impianti appartenen-
 ti a privati;

b) i commi 6, 7 e 8 sono sostituiti dai seguenti:

 6. Ai difensori delle parti è immediatamente dato avviso che, en
 tro il termine fissato a norma dei commi 4 e 5, hanno facoltà di
 esaminare gli atti e ascoltare le registrazioni ovvero di prende
 re cognizione dei flussi di comunicazioni informatiche o telema-
 tiche. Scaduto il termine, il giudice dispone l'acquisizione del
 le conversazioni o dei flussi di comunicazioni informatiche o te
 lematiche  indicati dalle parti, che non appaiano manifestamente 
 irrilevanti, procedendo anche di ufficio allo stralcio delle re-
 gistrazioni e  dei verbali di  cui è vietata l'utilizzazione. Il 
 pubblico ministero e i difensori hanno diritto di partecipare al
 lo stralcio e sono avvisati almeno ventiquattro ore prima.
 7. Il giudice dispone la trascrizione integrale delle  registra-
 zioni ovvero la stampa in forma intellegibile delle informazioni
 contenute nei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche
 da acquisire, osservando le forme, i modi e le garanzie previsti
 per l'espletamento delle perizie. Le trascrizioni o le stampe so
 no inserite nel fascicolo per il dibattimento.
 8. I difensori possono  estrarre copia delle trascrizioni e fare
 eseguire la trasposizione della registrazione su nastro magneti-
 co. In caso di intercettazione di flussi di comunicazioni infor-
 matiche o telematiche i difensori possono richiedere copia su i-
 doneo supporto dei flussi intercettati, ovvero copia della stam-
 pa prevista dal comma 7.

Art. 13.

1. Al comma 1 dell' articolo 25 ter  del decreto  legge 8  giugno
1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7  agos-
to 1992, n. 356, dopo le parole: "e di altre forme di telecomuni-
cazione" sono inserite le seguenti: "ovvero del flusso di comuni-
cazioni relativo a sistemi informatici o telematici".

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica i-
taliana. E' fatto  obbligo a chiunque  spetti di osservarla  e di
farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 23 dicembre 1993

                       SCALFARO
                                
                              CIAMPI, Presidente del Consiglio 
                              dei Ministri
                    
                              CONSO, Ministro di grazia e 
                              giustizia

Visto, il Guardasigilli: CONSO

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