IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; Visto l'art. 54 della legge 22 febbraio 1994, n. 146, re- cante delega al Governo per l' attuazione della direttiva 90/388/ CEE in tema di concorrenza nei mercati dei servizi di telecomuni- cazioni; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Mini stri, adottata nella riunione del 17 febbraio 1995; Acquisito il parere delle competenti commissioni della Ca mera dei deputati e del Senato della Repubblica; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adotta ta nella riunione del 16 marzo 1995; Sulla proposta del Ministro del bilancio e della program- mazione economica incaricato dal coordinamento delle politiche dell'Unione europea e del Ministro delle poste e delle telecomuni cazioni, di concerto con i Ministri degli affari esteri, di gra- zia e giustizia, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero e del tesoro; EMANA il seguente decreto legislativo: Art. 1. Definizioni. 1. Ai fini del presente decreto legislativo si intendono per: a) "organismi di telecomunicazioni", gli enti pubblici o privati, ivi comprese le consociate da essi controllate, ai quali uno Stato membro concede diritti speciali o esclusivi per l'instal lazione di reti pubbliche di telecomunicazioni, qualora neces- sario, per la fornitura di servizi di telecomunicazioni; b) "diritti speciali o esclusivi", i diritti concessi da uno Sta- to membro o da un'autorità pubblica ad uno o più organismi pub blici o privati mediante ogni strumento legislativo, regolamen tare o amministrativo che riservi loro la fornitura di un ser- vizio o la gestione di una determinata attività; c) "rete pubblica di telecomunicazioni", l'infrastruttura pubbli- ca di telecomunicazioni che permette la trasmissione di segna- li fra punti terminali definiti della rete, mediante fili, pon ti radio, mezzi ottici o altri mezzi elettromagnetici; d) "servizi di telecomunicazioni", i servizi la cui fornitura con siste totalmente o parzialmente nella trasmissione e nell'in- stradamento di segnali sulla rete pubblica di telecomunicazio- ni mediante procedimenti di telecomunicazioni, ad eccezione della radiodiffusione e della televisione; e) "punto terminale di rete", l'insieme delle connessioni fisiche e delle specifiche tecniche d'accesso che fanno parte della re te pubblica di telecomunicazioni e sono necessarie per poter accedere a detta rete pubblica e comunicare efficacemente per il suo tramite; f) "esigenze fondamentali", i motivi di interesse generale e di natura non economica, che possono indurre uno Stato membro a limitare l'accesso alla rete pubblica o ai servizi pubblici di telecomunicazioni. Tali motivi sono la sicurezza di funziona- mento della rete, il mantenimento della sua integrità e, nei casi in cui sono giustificate, l'interoperabilità dei servizi e la protezione dei dati; la protezione dei dati può comprende re la tutela dei dati personali, la riservatezza delle informa zioni trasmesse o memorizzate, nonché la tutela della sfera privata; g) "servizio di telefonia vocale", la fornitura al pubblico del trasporto diretto e della commutazione della voce in tempo rea le in partenza e a destinazione dei punti terminali della rete pubblica commutata, che consente ad ogni utente di utilizzare l' attrezzatura collegata al suo punto terminale di tale rete per comunicare con un altro punto terminale; h) "servizio telex", la fornitura al pubblico del trasporto diret to di messaggi telescritti conformemente alla relativa racco- mandazione del comitato consultivo internazionale telegrafico e telefonico (CCITT), in partenza e a destinazione dei punti terminali della rete pubblica commutata, che consente ad ogni utente di utilizzare l'attrezzatura collegata al suo punto ter minale di tale rete per comunicare con un altro punto termina- le; i) "servizio di trasmissione di dati a commutazione di pacchetto o di circuito", la fornitura al pubblico del trasporto diretto di dati in partenza e a destinazione dei punti terminali della rete pubblica commutata, che consente ad ogni utente di utiliz zare l' attrezzatura collegata al suo punto terminale di tale rete per comunicare con un altro punto terminale; l) "semplice rivendita di capacità", la fornitura al pubblico, co me servizio distinto, della trasmissione di dati su linee af- fittate in cui la commutazione, il trattamento, l'archiviazio- ne di dati o la conversione di protocollo sono compresi solo nella misura necessaria per la trasmissione in tempo reale in partenza e a destinazione della rete pubblica commutata. Art. 2. Accesso alla rete pubblica di telecomunicazioni. 1. L'accesso alla rete pubblica per la fornitura, mediante colle- gamenti commutati o diretti della predetta rete, dei servizi di telecomunicazioni diversi dal servizio di telefonia vocale, come definito dall' art. 1, comma 1, lettera g) è consentito, salvo quanto disposto nei commi 2 e 3, ai sensi del presente decreto le gislativo. 2. Il presente decreto legislativo non si applica al servizio te- lex, alla radiotelefonia mobile, al radioavviso ed alle comunica- zioni via satellite. 3. L'accesso di cui al comma 1 può essere limitato, nell' ambito dei poteri di autorizzazione di cui all'art. 3, per il rispetto delle esigenze fondamentali rappresentate: a) dalla sicurezza di funzionamento della rete pubblica; b) dal mantenimento dell'integrità della rete stessa; c) dalla interoperabilità dei servizi di telecomunicazioni e dal- la protezione dei dati qualora ricorrano comprovati motivi di interesse pubblico generale non di natura economica. 4. Le condizioni commerciali e tariffarie per l'accesso alla rete pubblica sono rese note mediante pubblicazione nella Gazzetta Uf- ficiale della Repubblica italiana a cura del Ministero delle pos- te e delle telecomunicazioni. 5. Il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, in occasio ne dell' aumento delle tariffe riguardanti i circuiti affittati, comunica alla Commissione europea gli elementi posti alla base dell'aumento. Art. 3. Offerta dei servizi di telecomunicazioni. 1. Quando sono utilizzati collegamenti commutati della rete pub- blica, i servizi di cui all' art. 2, comma 1, fatta eccezione per quelli di cui al comma 3 del presente articolo, possono essere offerti al pubblico decorsi sessanta giorni dalla presentazione al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni di una dichia- razione con la relazione descrittiva dei servizi e dei collegamen ti. 2. Quando sono utilizzati collegamenti diretti della rete pubbli- ca, l'offerta al pubblico dei servizi di cui all'art. 2, comma 1, anche da parte del gestore della rete pubblica, deve essere pre- viamente autorizzata dal Ministero delle poste e delle telecomuni cazioni. 3. L'offerta al pubblico di servizi di trasmissione dati a commu- tazione di pacchetto o di circuito, come definiti dall' art. 1, comma 1, lettera i), nonché l' offerta al pubblico della semplice rivendita di capacità, come definita dall'art. 1, comma 1, lette- ra i), devono essere previamente autorizzate dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni. 4. L' autorizzazione di cui al comma 3 comporta l' esplicito im- pegno del titolare e dei suoi collaboratori a qualsiasi titolo a rispettare gli obblighi concernenti: a) le esigenze fondamentali di cui all'art. 2, comma 2; b) la natura e le caratteristiche dei servizi di trasmissione da- ti a commutazione; c) le condizioni di permanenza, di disponibilità e di qualità dei servizi sotto l'aspetto commerciale; d) le prescrizioni tecniche riguardanti: 1) l'accesso ai servizi di trasmissione dati a commutazione da parte di terzi; 2) l'interconnessione tra servizi di telecomunicazioni; 3) la compatibilità di funzionamento tra servizi di telecomuni cazioni; e) le condizioni per la salvaguardia dei compiti di interesse eco nomico generale affidati al gestore della rete pubblica per quanto concerne la trasmissione dati a commutazione, con parti colare riguardo alla graduale estensione della copertura geo- grafica sul territorio nazionale ed al rispetto delle norme sulla concorrenza; f) la salvaguardia dell' ordine pubblico, della sicurezza e della difesa nazionale; g) il divieto di effettuare la semplice rivendita di capacità di circuiti affittati per l' espletamento del servizio di telefo- nia vocale, come definito dall' art. 1, comma 1, lettera g), e dei servizi di cui all'art. 2, comma 2. 5. Sulle domande di autorizzazione di cui ai commi 2 e 3 deve provvedersi entro i novanta giorni successivi alla loro presenta- zione al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni. Il ri- fiuto della autorizzazione deve indicare le ragioni giuridiche o tecniche che lo motivano. L' autorizzazione è concessa sulla base di criteri oggettivi e non discriminatori. 6. Entro il termine di cui al comma 5, può essere data al richie- dente comunicazione di un nuovo termine, non superiore a trenta giorni, entro il quale si deve provvedere, specificandone le ra- gioni amministrative o tecniche. 7. Trascorsi i termini di cui ai commi 5 e 6, senza che sia stato comunicato all' interessato alcun provvedimento da parte del Mi- nistero delle poste e delle telecomunicazioni, la domanda di rila scio di autorizzazione si considera accolta. 8. Le prescrizioni tecniche relative agli obblighi di cui al com- ma 4 sono adottate con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo. Art. 4. Interfacce tecniche ed omologazione. 1. Le caratteristiche delle interfacce tecniche necessarie per l'utilizzazione delle reti pubbliche di telecomunicazioni sono di sciplinate dal regolamento di attuazione della legge 28 marzo 1991, n. 109, adottato con decreto del Ministro delle poste e del le telecomunicazioni 23 maggio 1992, n. 314. 2. Le apparecchiature terminali necessarie per l' esercizio dei servizi di telecomunicazioni di cui all' art. 2, comma 1, devono essere omologate; si applicano le disposizioni di cui alla citata legge n. 109 del 1991 ed al relativo regolamento di attuazione, adottato con il citato decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni n. 314 del 1992. Art. 5. Interconnessione con la rete pubblica. 1. E' consentito interconnettere collegamenti diretti per servizi di trattamento delle informazioni e per servizi di trasmissione dati a commutazione di pacchetto o di circuito tra di loro e con la rete pubblica di telecomunicazioni, alle condizioni tecniche e commerciali stabilite dalle disposizioni vigenti in materia. Art. 6. Trattamento dei segnali. 1. Nella prestazione dei servizi di telecomunicazioni non sono am messe restrizioni relative al trattamento dei segnali prima della loro trasmissione sulla rete pubblica o dopo la loro ricezione, diverse da quelle occorrenti per la salvaguardia delle esigenze connesse all'ordine pubblico, alla sicurezza pubblica ed alla di- fesa nazionale. Art. 7. Sanzioni. 1. In caso di violazione delle disposizioni di cui all' art. 3, comma 1, ed all'art. 12, comma 1, il Ministero delle poste e del- le telecomunicazioni dispone la sospensione dei collegamenti sino alla regolarizzazione delle relative procedure. 2. In caso di espletamento dei servizi di cui all'art. 3, commi 2 e 3, in difformità da quanto previsto negli atti di autorizzazio- ne, il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni dispone la sospensione dei collegamenti utilizzati per un periodo da dieci giorni a tre mesi; in caso di recidiva, dispone la revoca del- l'autorizzazione. 3. In caso di violazione delle disposizioni di cui all' art. 3, commi 2 e 3, e di omessa richiesta di autorizzazione, di cui al- l'art. 12, comma 1, oltre a quanto previsto nel comma 2, si appli ca la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquemilioni a lire trentamitioni. Art. 8. Mezzi di tutela. 1. In caso di rifiuto da parte del gestore della rete pubblica di interconnettere collegamenti diretti per servizi di trattamento delle informazioni e di trasmissione dati a commutazione, è ammes so reclamo al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni che decide entro novanta giorni. Analoga procedura è consentita nel- l' ipotesi che sia eccepita l'onerosità delle condizioni economi- che richieste per l'interconnessione. 2. I provvedimenti del Ministero delle poste e delle telecomunica zioni, con i quali non sono accolte richieste di accesso alla re- te pubblica di telecomunicazioni o di affitto di collegamenti di- retti, ed i provvedimenti di mancato accoglimento dei reclami di cui al comma 1 devono essere motivati. 3. Avverso i provvedimenti di cui all'art. 3, comma 5, all'art.7, commi 1 e 2, ed al comma 2 del presente articolo è ammesso ricor- so al tribunale amministrativo regionale competente. Art. 9. Convenzioni. 3. Le convenzioni per la concessione dei servizi di telecomunica- zioni ad uso pubblico, approvate con decreto del Presidente della Repubblica 13 agosto 1984, n. 523, sono adeguate alle norme del presente decreto legislativo entro i sei mesi successivi alla da- ta della sua entrata in vigore. Art. 10. Contributi. 1. I titolari delle autorizzazioni di cui all'art. 3, commi 2 e 3 sono tenuti a versare al Ministero delle poste e delle telecomuni cazioni, al momento del rilascio e del rinnovo, un contributo a rimborso degli oneri sostenuti. 2. I titolari delle autorizzazioni di cui all'art. 3, comma 3, so no altresì tenuti a versare al Ministero delle poste e delle tele comunicazioni un contributo annuo per le spese dallo stesso soste nute per verifiche e controlli tecnici ed amministrativi. 3. I contributi di cui ai commi 1 e 2, dovuti anche dal gestore della rete pubblica, nonché le relative modalità di versamento so no fissati con decreto del Ministro delle poste e delle telecomu- nicazioni, di concerto con il Ministro del tesoro. I contributi sono aggiornati ogni due anni secondo il tasso programmato di in- flazione. 4. I contributi non versati sono riscossi, con gli interessi lega li maggiorati del tre per cento, mediante ruoli formati dal Mi- nistero delle poste e delle telecomunicazioni, ad opera dei con- cessionari della riscossione dei tributi. Per la formazione dei ruoli e per la riscossione delle quote in essi inscritte si appli cano le disposizioni contenute nell'art. 67, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43. Art. 11. Svolgimento dei servizi. 1. Ai sensi dell' art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Presidente della Repubblica sono stabili- te le caratteristiche e le modalità di svolgimento dei servizi di telecomunicazioni di cui all'art. 2, comma 1, anche per i servizi destinati a gruppi chiusi di utenti. 2. Sono fatte salve le disposizioni di legge relative al tratta- mento dei dati personali. Art 12. Disposizione transitoria. 1. Chiunque, alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, offra al pubblico i servizi di telecomunicazioni di cui all'art. 2, comma 1. deve, entro centoventi giorni dall'entra ta in vigore del decreto di cui all' art. 11, comma 1, presentare la dichiarazione o richiedere l'autorizzazione in conformità quan to previsto dall'art. 3, commi 1, 2 e 3. Dato a Roma, addi' 17 marzo 1995