La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno appro- vato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA promulga la seguente legge: Art. 1 Gli abbonati hanno facoltà di approvigionarsi delle apparecchia ture terminali abilitate a comunicare con la rete pubblica di te lecomunicazioni direttamente o tramite il gestore del servizio pubblico, ferma restando la competenza di quest'ultimo per la cos truzione e gestione delle terminazioni di rete, quali definite con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni. Non sono consentiti l'installazione e l'allacciamento alla rete pubblica di apparecchiature terminali che non risultino omologate ai sensi della normativa in vigore. All' installazione, al collaudo, all'allacciamento e alla manu- tenzione delle apparecchiature terminali da eseguire nel rispetto delle norme tecniche vigenti in materia, provvede l'abbonato per mezzo del gestore del servizio pubblico ovvero di imprese titola- ri di autorizzazione di grado adeguato alla potenzialita' e com- plessita' dell'impianto. Le amministrazioni statali possono prov- vedere alla manutenzione delle apparecchiature terminali anche con personale specializzato alle proprie dipendenze. I materiali e le apparecchiature di telecomunicazione soggetti ad omologazione a norma delle disposizioni vigenti debbono recare impressi in caratteri visibili ed indelebili gli estremi del prov vedimento amministrativo di omologazione. Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, entro tre me si dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentiti il consiglio di amministrazione del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e il consiglio superiore tecnico delle poste, delle telecomunicazioni e dell'automazione, adotta con proprio decreto le disposizioni di attuazione concernenti,in particolare: a) i requisiti che le imprese che intendano provvedere alle o- perazioni di cui al comma 3 devono possedere per conseguire l'au- torizzazione di cui al medesimo comma; b) le prescrizioni per l'installazione, il collaudo, l'allaccia mento e la manutenzione delle apparecchiature terminali; c) il contenuto e le modalita' delle certificazioni che le im- prese autorizzate debbono rilasciare all' abbonato ed al gestore pubblico, all'atto del collaudo; d) i casi in cui, in ragione della semplicita' costruttiva e funzionale dell'apparecchiatura, l'abbonato puo' provvedere diret tamente alle operazioni indicate alla lettera b); e) le modalita' per la sorveglianza, da parte del gestore del servizio pubblico, sulla rete e sulle apparecchiature ad essa col legate; f) le modalita' e i tempi per la risoluzione dei rapporti inter correnti fra gli utenti ed il gestore del servizio pubblico rela tivamente alla locazione ed alla manutenzione delle apparecchiatu re terminali; g) l'adozione, previa diffida, dei provvedimenti di sospensione e di revoca dell'autorizzazione di cui al comma 3; h) l'adozione, previa diffida, dei provvedimenti di sospensione e di risoluzione del contratto di abbonamento nei confronti degli utenti. Art. 2 Chiunque viola le disposizioni dell'articolo 1 e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire un mi- lione a lire dieci milioni. Qualora la violazione riguardi la disposizione del comma 2 del- l'articolo 1 e' altresi' disposta la confisca delle apparecchiatu re. Art. 3 Il gestore del servizio pubblico adegua le proprie procedure e la propria modulistica alle disposizioni della presente legge en- tro tre mesi dalla data della sua entrata in vigore. Art. 4 Sono abrogati, in particolare, gli articoli 284 e 285 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di banco posta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presiden- te della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, e successive modifica- zioni, e gli articoli 105, 107 e 108 del regolamento di esecuzio- ne dei titoli I, II e III del libro II della legge postale e del- le telecomunicazioni, approvato con regio decreto 19 luglio 1941, n.1198, e successive modificazioni. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inseri ta nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 28 marzo 1991 COSSIGA ANDREOTTI, Presidente del Consiglio dei Ministri Visto, il Guardasigilli: Martelli