LEGGE 28 marzo 1991, n. 109
Nuove disposizioni in materia di allacciamenti e collaudi degli impianti telefonici interni
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno appro-
vato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
promulga
la seguente legge:
Art. 1
Gli abbonati hanno facoltà di approvigionarsi delle apparecchia
ture terminali abilitate a comunicare con la rete pubblica di te
lecomunicazioni direttamente o tramite il gestore del servizio
pubblico, ferma restando la competenza di quest'ultimo per la cos
truzione e gestione delle terminazioni di rete, quali definite
con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.
Non sono consentiti l'installazione e l'allacciamento alla rete
pubblica di apparecchiature terminali che non risultino omologate
ai sensi della normativa in vigore.
All' installazione, al collaudo, all'allacciamento e alla manu-
tenzione delle apparecchiature terminali da eseguire nel rispetto
delle norme tecniche vigenti in materia, provvede l'abbonato per
mezzo del gestore del servizio pubblico ovvero di imprese titola-
ri di autorizzazione di grado adeguato alla potenzialita' e com-
plessita' dell'impianto. Le amministrazioni statali possono prov-
vedere alla manutenzione delle apparecchiature terminali anche
con personale specializzato alle proprie dipendenze.
I materiali e le apparecchiature di telecomunicazione soggetti
ad omologazione a norma delle disposizioni vigenti debbono recare
impressi in caratteri visibili ed indelebili gli estremi del prov
vedimento amministrativo di omologazione.
Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, entro tre me
si dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentiti
il consiglio di amministrazione del Ministero delle poste e delle
telecomunicazioni e il consiglio superiore tecnico delle poste,
delle telecomunicazioni e dell'automazione, adotta con proprio
decreto le disposizioni di attuazione concernenti,in particolare:
a) i requisiti che le imprese che intendano provvedere alle o-
perazioni di cui al comma 3 devono possedere per conseguire l'au-
torizzazione di cui al medesimo comma;
b) le prescrizioni per l'installazione, il collaudo, l'allaccia
mento e la manutenzione delle apparecchiature terminali;
c) il contenuto e le modalita' delle certificazioni che le im-
prese autorizzate debbono rilasciare all' abbonato ed al gestore
pubblico, all'atto del collaudo;
d) i casi in cui, in ragione della semplicita' costruttiva e
funzionale dell'apparecchiatura, l'abbonato puo' provvedere diret
tamente alle operazioni indicate alla lettera b);
e) le modalita' per la sorveglianza, da parte del gestore del
servizio pubblico, sulla rete e sulle apparecchiature ad essa col
legate;
f) le modalita' e i tempi per la risoluzione dei rapporti inter
correnti fra gli utenti ed il gestore del servizio pubblico rela
tivamente alla locazione ed alla manutenzione delle apparecchiatu
re terminali;
g) l'adozione, previa diffida, dei provvedimenti di sospensione
e di revoca dell'autorizzazione di cui al comma 3;
h) l'adozione, previa diffida, dei provvedimenti di sospensione
e di risoluzione del contratto di abbonamento nei confronti degli
utenti.
Art. 2
Chiunque viola le disposizioni dell'articolo 1 e' punito con la
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire un mi-
lione a lire dieci milioni.
Qualora la violazione riguardi la disposizione del comma 2 del-
l'articolo 1 e' altresi' disposta la confisca delle apparecchiatu
re.
Art. 3
Il gestore del servizio pubblico adegua le proprie procedure e
la propria modulistica alle disposizioni della presente legge en-
tro tre mesi dalla data della sua entrata in vigore.
Art. 4
Sono abrogati, in particolare, gli articoli 284 e 285 del testo
unico delle disposizioni legislative in materia postale, di banco
posta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presiden-
te della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, e successive modifica-
zioni, e gli articoli 105, 107 e 108 del regolamento di esecuzio-
ne dei titoli I, II e III del libro II della legge postale e del-
le telecomunicazioni, approvato con regio decreto 19 luglio 1941,
n.1198, e successive modificazioni.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inseri
ta nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di
farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 28 marzo 1991
COSSIGA
ANDREOTTI, Presidente del
Consiglio dei Ministri
Visto, il Guardasigilli: Martelli