LEGGE 28 marzo 1991, n. 109

Nuove disposizioni in materia di allacciamenti e collaudi degli impianti telefonici interni

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno appro-
vato;

                    IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                                promulga

la seguente legge:


Art. 1

  Gli abbonati hanno facoltà di approvigionarsi delle apparecchia
ture terminali abilitate a comunicare con la rete  pubblica di te
lecomunicazioni direttamente  o tramite  il  gestore del servizio 
pubblico, ferma restando la competenza di quest'ultimo per la cos
truzione e  gestione delle terminazioni di  rete, quali  definite 
con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.
  Non sono consentiti l'installazione e l'allacciamento alla rete
pubblica di apparecchiature terminali che non risultino omologate
ai sensi della normativa in vigore.
  All' installazione, al collaudo, all'allacciamento e alla manu-
tenzione delle apparecchiature terminali da eseguire nel rispetto
delle norme tecniche  vigenti in materia, provvede l'abbonato per
mezzo del gestore del servizio pubblico ovvero di imprese titola-
ri di  autorizzazione di grado adeguato alla potenzialita' e com-
plessita' dell'impianto. Le amministrazioni statali possono prov-
vedere alla  manutenzione delle  apparecchiature terminali  anche
con personale specializzato alle proprie dipendenze.
  I materiali e  le apparecchiature di telecomunicazione soggetti
ad omologazione a norma delle disposizioni vigenti debbono recare
impressi in caratteri visibili ed indelebili gli estremi del prov
vedimento amministrativo di omologazione.
  Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, entro tre me
si dalla data  di entrata in vigore della presente legge, sentiti 
il consiglio di amministrazione del Ministero delle poste e delle
telecomunicazioni e  il consiglio superiore tecnico  delle poste,
delle telecomunicazioni  e dell'automazione,  adotta con  proprio 
decreto le disposizioni di attuazione concernenti,in particolare:

  a) i requisiti che  le imprese che intendano provvedere alle o-
perazioni di cui al comma 3 devono possedere per conseguire l'au-
torizzazione di cui al medesimo comma;

  b) le prescrizioni per l'installazione, il collaudo, l'allaccia
mento e la manutenzione delle apparecchiature terminali;

  c) il contenuto  e le modalita' delle certificazioni che le im-
prese autorizzate debbono rilasciare all' abbonato ed  al gestore
pubblico, all'atto del collaudo;

  d) i casi in cui,  in ragione  della semplicita'  costruttiva e
funzionale dell'apparecchiatura, l'abbonato puo' provvedere diret
tamente alle operazioni indicate alla lettera b);

  e) le modalita' per la sorveglianza, da  parte del  gestore del
servizio pubblico, sulla rete e sulle apparecchiature ad essa col
legate;

  f) le modalita' e i tempi per la risoluzione dei rapporti inter
correnti fra  gli utenti ed il gestore del servizio pubblico rela
tivamente alla locazione ed alla manutenzione delle apparecchiatu
re terminali;

  g) l'adozione, previa diffida, dei provvedimenti di sospensione
e di revoca dell'autorizzazione di cui al comma 3;

  h) l'adozione, previa diffida, dei provvedimenti di sospensione
e di risoluzione del contratto di abbonamento nei confronti degli
utenti.


Art. 2

  Chiunque viola le disposizioni dell'articolo 1 e' punito con la
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire un mi-
lione a lire dieci milioni.
  Qualora la violazione riguardi la disposizione del comma 2 del-
l'articolo 1 e' altresi' disposta la confisca delle apparecchiatu
re.


Art. 3

  Il gestore  del servizio pubblico adegua le proprie procedure e
la propria modulistica alle disposizioni della presente legge en-
tro tre mesi dalla data della sua entrata in vigore.


Art. 4

  Sono abrogati, in particolare, gli articoli 284 e 285 del testo
unico delle disposizioni legislative in materia postale, di banco
posta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presiden-
te della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, e successive modifica-
zioni, e gli articoli 105, 107 e 108 del regolamento di esecuzio-
ne dei titoli I, II e III del libro II della legge postale e del-
le telecomunicazioni, approvato con regio decreto 19 luglio 1941,
n.1198, e successive modificazioni.

  La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inseri
ta nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica 
italiana. E' fatto  obbligo a chiunque  spetti di osservarla e di
farla osservare come legge dello Stato.


  Data a Roma, addi' 28 marzo 1991


                              COSSIGA

                                    ANDREOTTI, Presidente del
                                    Consiglio dei Ministri

Visto, il Guardasigilli: Martelli