DECRETO LEGISLATIVO 29 dicembre 1992, n. 518
Attuazione della direttiva 91/250/CEE relativa alla tutela giuridica dei programmi per elaboratore
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto l'art. 7 della legge 19 dicembre 1992 n. 489, recante
delega al Governo per l'attuazione della direttiva 91/250/CEE del
14 maggio 1991, relativa alla tutela dei programmi per elabora
tore;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata
nella riunione del 23 dicembre 1992;
Sulla proposta del Ministro per il coordinamento delle
politiche comunitarie e per gli affari regionali, di concerto con
il Ministro per gli affari esteri, di grazia e giustizia e del
tesoro;
EMANA
il seguente decreto legislativo:
Art. 1
1. All'art. 1 della legge 22 aprile 1941, n. 633 e' aggiunto
il seguente comma:
Sono altresi' protetti i programmi per elaboratore come opere
letterarie ai sensi della Convenzione di Berna sulla protezione
delle opere letterarie ed artistiche ratificata e resa esecutiva
con legge 20 giugno 1978, n. 399.
Art. 2
1. Dopo il n. 7) dell' art. 2 della legge 22 aprile 1941,
n. 633 e' aggiunto il seguente numero:
8) i programmi per elaboratore, in qualsiasi forma espressi
purche' originali quale risultato di creazione intellettuale
dell'autore. Restano esclusi dalla tutela accordata dalla pre
sente legge le idee ed i principi che stanno alla base di qual
siasi elemento di un programma, compresi quelli alla base delle
interfacce. Il termine programma comprende anche il materiale
preparatorio per la progettazione del programma stesso.
Art. 3
1. Dopo l'art. 12 della legge 22 aprile 1941, n. 633 e'
inserito il seguente:
Art. 12-bis - Salvo patto contrario, qualora un programma
per elaboratore sia creato dal lavoratore dipendente nell'esecu
zione delle sue mansioni o su instruzioni impartite dal suo
datore di lavoro, questi e' titolare dei diritti esclusivi di
utilizzazione economica del programma creato".
Art. 4
1. Dopo l'art. 27 della legge 22 aprile 1941, n. 633 e'
inserito il seguente:
Art. 27-bis - La durata dei diritti di utilizzazione eco
nomica del programma per elaboratore prevista dalle disposizioni
della presente Sezione si computa, nei rispettivi casi, a decor
rere dal 1 gennaio dell'anno successivo a quello in cui si veri
fica l'evento considerato dalla norma.
Art. 5
1. Dopo la sezione V del capi IV del titolo I della legge
22 aprile 1941, n. 633 e' aggiunta la seguente sezione;
Sezione VI - Programmi per elaboratori
Art. 64-bis - 1. Fatte salve le disposizioni dei successivi
articoli 64-ter e 64-quater, i diritti esclusivi conferiti dalla
presente legge sui programmi per elaboratore comprendono il
diritto di effettuare o autorizzare:
a) la riproduzione, permanente o temporanea, totale o par
ziale, del programma per elaboratore con qualsiasi mezzo o in
qualsiasi forma. Nell misura in cui operazioni come il caricamen
to, la visualizzazione, l'esecuzione, la trasmissione o la memo
rizzazione del programma per elaboratore richiedano una riprodu
zione, anche tali operazioni sono soggette all'autorizzazione del
titolare dei diritti;
b) la traduzione, l'adattamento, la trasformazione e ogni
altra modificazione del programma per elaboratore, nonche' la
riproduzione dell'opera che ne risulti, senza pregiudizio dei
diritti di chi modifica il programma;
c) qualsiasi forma di distribuzione al pubblico, compresa la
locazione, del programma per elaboratore originale o di copie
dello stesso. La prima vendita di una copia del programma nella
Comunita' Economica Europea da parte del titolare dei diritti, o
con il suo consenso, esaurisce il diritto di distribuzione di
detta copia all'interno della Comunita', ad eccezione del diritto
di controllare l'ulteriore locazione del programma o di una copia
dello stesso.
Art. 64-ter - 1. Salvo patto contrario, non sono soggette all'au
torizzazione del titolare dei diritti le attivita' indicate nell'
art. 64-bis lettere a) e b), allorche' tali attivita' sono neces
sarie per l'uso del programma per elaboratore conformemente alla
sua destinazione da parte del legittimo acquirente, inclusa la
correzione degli errori.
2. Non puo' essere impedito per contratto, a chi ha il
diritto di usare una copia del programma per elaboratore di
effettuare una copia di riserva del programma qualora tale copia
sia necessaria per l'uso.
3. Chio ha il diritto di usare una copia del programma per
elaboratore puo', senza l'autorizzazione del titolare dei dirit
ti, osservare, studiare o sottoporre a prova il funzionamento del
programma, allo scopo di determinare le idee ed i principi su cui
e' basato ogni elemento del programma stesso, qualora egli compia
tali atti durante operazioni di caricamento, visualizzazione,
esecuzione, trasmissione o memorizzazione del programma che egli
ha il diritto di eseguire. Gli accordi contrattuali conclusi in
violazione del presente comma sono nulli.
Art. 64-quater - 1. L'autorizzazione del titolare dei dirit
ti non e' richiesta qualora la riproduzione del codice del pro
gramma di elaboratore e la traduzione della sua forma ai sensi
dell'art. 64-bis, lettere a) e b), compiute al fine di modificare
la forma del codice, siano indispensabili per ottenere le infor
mazioni necessarie per conseguire l'interoperabilita', con altri
programmi, di un programma per elaboratore creato autonomamente
purche' siano soddisfatte le seguenti condizioni:
a) le predette attivita' siano eseguite dal licenziatario o
da altri che abbia il diritto di usare una copia del programma,
oppure, per loro conto, dachi e' autorizzato a tal fine;
b) le informazioni necessarie per conseguire l'interopera
bilita' non siano gia' facilmente e rapidamente accessibili ai
soggetti indicati alla lettera a);
c) le predette attivita' siano limitate alle parti del
programma originale necessarie per conseguire l'interoperabili
ta'.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 non consentono che le
informazioni ottenute in virtu' della loro applicazione:
a) siano utilizzate a fini diverse dal conseguimento del
l'interoperabilita' del programma creato autonomamente;
b) siano comunicate a terzi, fatta salva la necessita' di
consentire l'interoperabilita' del programma creato autonoma
mente;
c) siano utilizzate per lo sviluppo, la produzione o la
commercializzazione di un programma per elaboratore sostanzial
mente simile nella sua forma espressiva, o per ogni altra attivi
ta' che violi il diritto di autore.
3. Gli accordi contrattuali conclusi in violazione dei commi
1 e 2 sono nulli.
4. Conoformemente alla Convenzione di Berna sulla tutela
delle opere letterarie ed artistiche ratificata e resa esecutiva
con legge 20 giugno 1978, n.399, le disposizioni del presente
articolo non possono essere interpretate in modo da consentire
che la loro applicazione arrechi indebitamente pregiudizio agli
interessi legittimi del titolare dei diritti o sia in conflitto
con il normale sfruttamento del programma.
Art. 6
1. All'art. 103 della legge 22 aprile 1941, n. 633 sono
apportate le seguenti integrazioni:
a) Dopo il terzo comma e' aggiunto il seguente:
Alla Societa' italiana degli autori ed editori e' affidata,
altresi, la tenuta di un registro pubblico speciale per i pro
grammi per elaboratore. In tale registro viene registrato il nome
del titolare dei diritti esclusivi di utilizzazione economica e
la data di pubblicazione del programma, intewndendosi per pubbli
cazione il primo atto di esercizio dei diritti esclusivi.
b) Dopo il quinto comma e' aggiunto il seguente:
I registri di cui al presente articolo possono essere
tenuti utilizzando mezzi e strumenti informatici.
Art. 7
1. Dopo il secondo comma dell' art. 105 della legge 22
aprile 1941, n. 633 e' inserito il seguente:
Per i programmi per elaboratore la registrazione e' facol
tativa ed onerosa.
Art. 8
1. All'art. 161 della legge 22 aprile 1941, n. 633 e'
aggiunto, in fine, il seguente comma:
Le disposizioni di questa Sezione si applicano anche a chi
mette in circolazione in qualsiasi modo, o detiene per scopi
commerciali copie non autorizzate di programmi e qualsiasi mezzo
inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbi
traria o l'esclusione funzionale dei dispositivi applicati a
protezione di un programma per elaboratore.
Art. 9.
1. Al primo comma dell''art 171 della legge 22 aprile 1941,
n. 633 sono premesse le seguenti parole: "Salvo quanto previsto
dall'art. 171-bis".
Art. 10.
1. Dopo l'art. 171 della legge 22 aprile 1941, n. 633 e'
inserito il seguente:
Art. 171-bis. - 1. Chiunque abusivamente duplica a fini di
lucro, programmi per elaboratore, o, ai medesimi fini e sapendo o
avendo motivo di sapere che si tratta di copie non autorizzate,
importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale, o
concede in locazione i medesimi programmi, e' soggetto alla pena
della reclusione da tre mesi a tre anni e della multa da L.
500.000 a L. 6.000.000. Si applica la stessa pena se il fatto
concerne qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facili
tare la rimozione arbitrarria o l'elusione funzionale dei dispos
itivi applicati a protezione di un programma per elaboratore. La
pena non e' inferiore nel minimo a sei mesi di reclusione e la
multa a L. 1.000.000 se il fatto e' di rilevante gravita' ovvero
se il programma oggetto dell'abusiva duplicazione, importazione,
distribuzione, vednita, detenzione a scopo commerciale o loca
zione sia stato precedentemente distribuito, venduto o concesso
in locazione su supporti contrassegnati dalla Societa' italiana
degli autori ed editori ai sensi della presente legge e del
relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 18
maggio 1942, n. 1369.
2. La condanna per i reati previsti al comma 1 comporta la
pubblicazione della sentnenza in uno o piu' quotidiani e in uno o
piu' periodici specializzati.
Art. 11.
1. Dopo l'art. 199 della legge 22 aprile 1941, n. 633 e'
inserito il seguente:
Art. 199-bis - 1. Le disposizioni della presente legge si
applicano anche ai programmi creati prima della sua entrata in
vigore, fatti salvi gli eventuali atti conclusi e i diritti
acquisiti anteriormente a tale data.
Art. 12.
1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri da
emanarsi, sentita la Societa' italiana degli autori ed editori,
entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge saran
no determinate le caratteristiche del registro, le modalita' di
registrazione di cui agli articoli 6 e 7 e le relative tariffe.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara'
inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della
Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osser
varlo e farlo osservare.
Dato a Roma, addi 29 dicembre 1992
SCALFARO
AMATO, Presidente del Consiglio dei
Ministri
COSTA, Ministro per il coordinamen
to delle politiche comunitarie e
per gli affari regionali
COLOMBO, Ministro per gli affari
esteri
MARTELLI, Ministro di grazia e
giustizia
BARUCCI, Ministro del tesoro
Visto, il guardasigilli MARTELLI