DECRETO LEGISLATIVO 17 marzo 1995, n. 103

Recepimento della direttiva 90/388/CEE relativa alla concorrenza nei mercati dei servizi di telecomunicazioni

                 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

        Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

        Visto l'art. 54 della legge 22 febbraio 1994, n. 146, re-
cante delega al Governo per l' attuazione della direttiva 90/388/
CEE in tema di concorrenza nei mercati dei servizi di telecomuni-
cazioni;

        Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Mini
stri, adottata nella riunione del 17 febbraio 1995;

        Acquisito il parere delle competenti commissioni della Ca
mera dei deputati e del Senato della Repubblica;

        Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adotta
ta nella riunione del 16 marzo 1995;

        Sulla proposta del Ministro del bilancio e della program-
mazione economica incaricato  dal coordinamento  delle  politiche 
dell'Unione europea e del Ministro delle poste e delle telecomuni
cazioni, di concerto con i Ministri degli  affari esteri, di gra-
zia e giustizia, dell'industria, del commercio e dell'artigianato
e del commercio con l'estero e del tesoro;

                            EMANA

              il seguente decreto legislativo:

Art. 1. Definizioni.
1. Ai fini del presente decreto legislativo si intendono per:
a) "organismi di telecomunicazioni", gli enti pubblici o privati,
   ivi comprese le consociate da  essi controllate, ai quali  uno
   Stato membro concede diritti speciali o esclusivi per l'instal
   lazione di reti pubbliche di telecomunicazioni, qualora neces-
   sario, per la fornitura di servizi di telecomunicazioni;
b) "diritti speciali o esclusivi", i diritti concessi da uno Sta-
   to membro o da un'autorità pubblica ad uno o più organismi pub
   blici o privati mediante ogni strumento legislativo, regolamen
   tare o amministrativo che riservi loro la fornitura di un ser-
   vizio o la gestione di una determinata attività;
c) "rete pubblica di telecomunicazioni", l'infrastruttura pubbli-
   ca di telecomunicazioni che permette la trasmissione di segna-
   li fra punti terminali definiti della rete, mediante fili, pon
   ti radio, mezzi ottici o altri mezzi elettromagnetici;
d) "servizi di telecomunicazioni", i servizi la cui fornitura con
   siste  totalmente o parzialmente nella trasmissione e nell'in-
   stradamento di segnali sulla rete pubblica di telecomunicazio-
   ni  mediante procedimenti  di telecomunicazioni, ad  eccezione 
   della radiodiffusione e della televisione;
e) "punto terminale di rete", l'insieme delle connessioni fisiche
   e delle specifiche tecniche d'accesso che fanno parte della re
   te  pubblica di  telecomunicazioni e sono necessarie per poter
   accedere a  detta rete pubblica e comunicare efficacemente per
   il suo tramite;
f) "esigenze fondamentali", i  motivi di interesse  generale e di
   natura  non economica, che  possono indurre uno Stato membro a 
   limitare l'accesso alla rete pubblica o ai servizi pubblici di
   telecomunicazioni. Tali motivi  sono la sicurezza di funziona-
   mento  della rete, il  mantenimento della sua integrità e, nei
   casi in  cui sono giustificate, l'interoperabilità dei servizi
   e la protezione dei dati; la protezione dei dati può comprende
   re la tutela dei dati personali, la riservatezza delle informa
   zioni  trasmesse o memorizzate, nonché la  tutela della  sfera 
   privata;
g) "servizio di telefonia vocale", la  fornitura al pubblico  del
   trasporto diretto e della commutazione della voce in tempo rea
   le in partenza e a destinazione dei punti terminali della rete
   pubblica  commutata, che consente ad ogni utente di utilizzare 
   l' attrezzatura collegata al suo  punto terminale di tale rete
   per comunicare con un altro punto terminale;
h) "servizio telex", la fornitura al pubblico del trasporto diret
   to  di messaggi telescritti conformemente alla relativa racco-
   mandazione del  comitato consultivo internazionale telegrafico 
   e  telefonico (CCITT), in partenza  e a destinazione dei punti
   terminali della rete  pubblica commutata, che consente ad ogni
   utente di utilizzare l'attrezzatura collegata al suo punto ter
   minale di tale rete per comunicare con un altro punto termina-
   le;
i) "servizio di trasmissione di  dati a commutazione di pacchetto
   o di circuito", la fornitura al pubblico del trasporto diretto
   di dati in partenza e a destinazione dei punti terminali della
   rete pubblica commutata, che consente ad ogni utente di utiliz
   zare l' attrezzatura collegata al  suo punto terminale di tale
   rete per comunicare con un altro punto terminale;
l) "semplice rivendita di capacità", la fornitura al pubblico, co
   me servizio distinto, della  trasmissione di dati su linee af-
   fittate in cui la commutazione, il trattamento, l'archiviazio-
   ne  di dati o la conversione di  protocollo sono compresi solo
   nella misura  necessaria per la trasmissione in tempo reale in
   partenza e a destinazione della rete pubblica commutata.

Art. 2. Accesso alla rete pubblica di telecomunicazioni.
1. L'accesso alla rete pubblica per la fornitura, mediante colle-
gamenti commutati o diretti  della predetta rete, dei  servizi di
telecomunicazioni diversi  dal servizio di telefonia vocale, come
definito  dall' art. 1, comma  1, lettera g) è  consentito, salvo 
quanto disposto nei commi 2 e 3, ai sensi del presente decreto le
gislativo.
2. Il presente decreto legislativo non si applica al servizio te-
lex, alla radiotelefonia mobile, al radioavviso ed alle comunica-
zioni via satellite.
3. L'accesso di cui al  comma 1 può essere limitato, nell' ambito
dei  poteri di autorizzazione  di cui all'art. 3, per il rispetto
delle esigenze fondamentali rappresentate:
a) dalla sicurezza di funzionamento della rete pubblica;
b) dal mantenimento dell'integrità della rete stessa;
c) dalla interoperabilità dei servizi di telecomunicazioni e dal-
   la  protezione dei dati qualora ricorrano comprovati motivi di
   interesse pubblico generale non di natura economica.
4. Le condizioni commerciali e tariffarie per l'accesso alla rete
pubblica sono rese note mediante pubblicazione nella Gazzetta Uf-
ficiale della Repubblica italiana a cura del Ministero delle pos-
te e delle telecomunicazioni.
5. Il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, in occasio
ne dell' aumento delle tariffe  riguardanti i circuiti affittati,
comunica alla  Commissione europea  gli  elementi posti alla base
dell'aumento.

Art. 3. Offerta dei servizi di telecomunicazioni.
1. Quando sono utilizzati  collegamenti commutati della rete pub-
blica, i servizi di cui all' art. 2, comma 1, fatta eccezione per
quelli di  cui al comma 3  del presente articolo, possono  essere
offerti al pubblico decorsi sessanta  giorni dalla  presentazione 
al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni di una dichia-
razione con la relazione descrittiva dei servizi e dei collegamen
ti.
2. Quando sono utilizzati collegamenti diretti della rete pubbli-
ca, l'offerta al pubblico dei servizi di cui all'art. 2, comma 1,
anche da parte del gestore della rete pubblica, deve essere  pre-
viamente autorizzata dal Ministero delle poste e delle telecomuni
cazioni.
3. L'offerta al pubblico di servizi di trasmissione dati a commu-
tazione di pacchetto  o di circuito, come  definiti dall' art. 1, 
comma 1, lettera i), nonché l' offerta al pubblico della semplice
rivendita di capacità, come definita dall'art. 1, comma 1, lette-
ra i), devono essere previamente autorizzate  dal Ministero delle
poste e delle telecomunicazioni.
4. L' autorizzazione  di cui al comma 3 comporta l' esplicito im-
pegno  del titolare e dei suoi collaboratori a qualsiasi titolo a
rispettare gli obblighi concernenti:
a) le esigenze fondamentali di cui all'art. 2, comma 2;
b) la natura e le caratteristiche dei servizi di trasmissione da-
   ti a commutazione;
c) le condizioni di permanenza, di disponibilità e di qualità dei
   servizi sotto l'aspetto commerciale;
d) le prescrizioni tecniche riguardanti:
   1) l'accesso ai servizi di trasmissione dati a commutazione da
   parte di terzi;
   2) l'interconnessione tra servizi di telecomunicazioni;
   3) la compatibilità di funzionamento tra servizi di telecomuni
   cazioni;
e) le condizioni per la salvaguardia dei compiti di interesse eco
   nomico  generale affidati al  gestore della rete pubblica  per
   quanto concerne la trasmissione dati a commutazione, con parti
   colare riguardo alla graduale estensione della copertura  geo-
   grafica  sul territorio nazionale ed  al rispetto delle  norme
   sulla concorrenza;
f) la salvaguardia dell' ordine pubblico, della sicurezza e della
   difesa nazionale;
g) il divieto di effettuare la semplice rivendita di capacità  di
   circuiti affittati per l' espletamento del servizio di telefo-
   nia vocale, come definito dall' art. 1, comma 1, lettera g), e 
   dei servizi di cui all'art. 2, comma 2.
5. Sulle domande di  autorizzazione di  cui ai  commi 2  e 3 deve
provvedersi entro i novanta giorni successivi alla loro presenta-
zione al  Ministero delle poste e delle telecomunicazioni. Il ri-
fiuto della autorizzazione deve indicare le ragioni  giuridiche o
tecniche che lo motivano. L' autorizzazione è concessa sulla base
di criteri oggettivi e non discriminatori.
6. Entro il termine di cui al comma 5, può essere data al richie-
dente comunicazione di un  nuovo termine, non superiore a  trenta
giorni, entro il quale si deve  provvedere, specificandone le ra-
gioni amministrative o tecniche.
7. Trascorsi i termini di cui ai commi 5 e 6, senza che sia stato
comunicato all' interessato alcun  provvedimento da parte del Mi-
nistero delle poste e delle telecomunicazioni, la domanda di rila
scio di autorizzazione si considera accolta.
8. Le prescrizioni tecniche relative agli obblighi di cui al com-
ma 4 sono  adottate con decreto  del Ministro delle poste e delle
telecomunicazioni da emanare entro  centoventi giorni dalla  data
di entrata in vigore del presente decreto legislativo.

Art. 4. Interfacce tecniche ed omologazione.
1. Le caratteristiche  delle interfacce  tecniche  necessarie per
l'utilizzazione delle reti pubbliche di telecomunicazioni sono di
sciplinate dal  regolamento di  attuazione della  legge 28  marzo
1991, n. 109, adottato con decreto del Ministro delle poste e del
le telecomunicazioni 23 maggio 1992, n. 314.
2. Le  apparecchiature terminali  necessarie per l' esercizio dei
servizi di  telecomunicazioni di cui all' art. 2, comma 1, devono
essere omologate; si applicano le disposizioni di cui alla citata
legge n. 109 del 1991 ed al relativo  regolamento di  attuazione, 
adottato con  il citato decreto  del Ministro delle poste e delle
telecomunicazioni n. 314 del 1992.

Art. 5. Interconnessione con la rete pubblica.
1. E' consentito interconnettere collegamenti diretti per servizi
di trattamento delle  informazioni e per  servizi di trasmissione 
dati a  commutazione di pacchetto o di circuito tra di loro e con
la rete pubblica di telecomunicazioni, alle condizioni tecniche e
commerciali stabilite dalle disposizioni vigenti in materia.

Art. 6. Trattamento dei segnali.
1. Nella prestazione dei servizi di telecomunicazioni non sono am
messe restrizioni relative al trattamento dei segnali prima della
loro trasmissione sulla  rete pubblica o dopo la  loro ricezione,
diverse da  quelle occorrenti per la salvaguardia delle  esigenze
connesse all'ordine pubblico, alla sicurezza pubblica ed alla di-
fesa nazionale.

Art. 7. Sanzioni.
1. In caso di  violazione delle disposizioni  di cui all' art. 3,
comma 1, ed all'art. 12, comma 1, il Ministero delle poste e del-
le telecomunicazioni dispone la sospensione dei collegamenti sino
alla regolarizzazione delle relative procedure.
2. In caso di espletamento dei servizi di cui all'art. 3, commi 2
e 3, in difformità da quanto previsto negli atti di autorizzazio-
ne, il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni dispone la
sospensione dei  collegamenti utilizzati  per un periodo da dieci
giorni a tre mesi; in caso  di recidiva, dispone  la revoca  del-
l'autorizzazione.
3. In caso  di violazione delle  disposizioni di cui all' art. 3,
commi 2 e 3, e di  omessa richiesta di autorizzazione, di cui al-
l'art. 12, comma 1, oltre a quanto previsto nel comma 2, si appli
ca la sanzione  amministrativa del pagamento di una somma da lire
cinquemilioni a lire trentamitioni.

Art. 8. Mezzi di tutela.
1. In caso di rifiuto da parte del gestore della rete pubblica di
interconnettere collegamenti  diretti per servizi  di trattamento
delle informazioni e di trasmissione dati a commutazione, è ammes
so reclamo al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni che
decide entro novanta giorni. Analoga procedura è  consentita nel-
l' ipotesi che sia eccepita l'onerosità delle condizioni economi-
che richieste per l'interconnessione.
2. I provvedimenti del Ministero delle poste e delle telecomunica
zioni, con i quali non sono accolte richieste di accesso alla re-
te pubblica di telecomunicazioni o di affitto di collegamenti di-
retti, ed i provvedimenti di mancato  accoglimento dei reclami di
cui al comma 1 devono essere motivati.
3. Avverso i provvedimenti di cui all'art. 3, comma 5, all'art.7,
commi 1 e 2, ed al comma 2 del presente articolo è ammesso ricor-
so al tribunale amministrativo regionale competente.

Art. 9. Convenzioni.
3. Le convenzioni per la concessione dei servizi di telecomunica-
zioni ad uso pubblico, approvate con decreto del Presidente della
Repubblica 13 agosto 1984, n. 523, sono adeguate  alle norme  del
presente decreto legislativo entro i sei mesi successivi alla da-
ta della sua entrata in vigore.

Art. 10. Contributi.
1. I titolari delle autorizzazioni di cui all'art. 3, commi 2 e 3
sono tenuti a versare al Ministero delle poste e delle telecomuni
cazioni, al momento del  rilascio e del rinnovo, un  contributo a
rimborso degli oneri sostenuti.
2. I titolari delle autorizzazioni di cui all'art. 3, comma 3, so
no altresì tenuti a versare al Ministero delle poste e delle tele
comunicazioni un contributo annuo per le spese dallo stesso soste
nute per verifiche e controlli tecnici ed amministrativi.
3. I contributi di cui ai commi 1 e 2, dovuti  anche  dal gestore
della rete pubblica, nonché le relative modalità di versamento so
no fissati con decreto del Ministro delle poste e delle telecomu-
nicazioni, di concerto con il  Ministro  del tesoro. I contributi
sono aggiornati ogni due anni secondo il tasso programmato di in-
flazione.
4. I contributi non versati sono riscossi, con gli interessi lega
li maggiorati del tre  per cento, mediante ruoli  formati dal Mi-
nistero delle poste e delle telecomunicazioni, ad opera  dei con-
cessionari della  riscossione dei tributi. Per la formazione  dei
ruoli e per la riscossione delle quote in essi inscritte si appli
cano le disposizioni contenute nell'art. 67, comma 2, del decreto
del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43.

Art. 11. Svolgimento dei servizi.
1. Ai  sensi dell' art. 17, comma 1, della  legge 23 agosto 1988,
n. 400, con decreto del Presidente della Repubblica sono stabili-
te le caratteristiche e le modalità di svolgimento dei servizi di
telecomunicazioni di cui all'art. 2, comma 1, anche per i servizi
destinati a gruppi chiusi di utenti.
2. Sono fatte salve le  disposizioni di legge relative al tratta-
mento dei dati personali.

Art 12. Disposizione transitoria.
1. Chiunque, alla data di entrata in  vigore del presente decreto
legislativo, offra al  pubblico i servizi di telecomunicazioni di
cui all'art. 2, comma 1. deve, entro centoventi giorni dall'entra
ta in vigore del decreto di cui all' art. 11, comma 1, presentare
la dichiarazione o richiedere l'autorizzazione in conformità quan
to previsto dall'art. 3, commi 1, 2 e 3.

          Dato a Roma, addi' 17 marzo 1995