IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; Visto l'art. 7 della legge 19 dicembre 1992 n. 489, recante delega al Governo per l'attuazione della direttiva 91/250/CEE del 14 maggio 1991, relativa alla tutela dei programmi per elabora tore; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 dicembre 1992; Sulla proposta del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie e per gli affari regionali, di concerto con il Ministro per gli affari esteri, di grazia e giustizia e del tesoro; EMANA il seguente decreto legislativo: Art. 1 1. All'art. 1 della legge 22 aprile 1941, n. 633 e' aggiunto il seguente comma: Sono altresi' protetti i programmi per elaboratore come opere letterarie ai sensi della Convenzione di Berna sulla protezione delle opere letterarie ed artistiche ratificata e resa esecutiva con legge 20 giugno 1978, n. 399. Art. 2 1. Dopo il n. 7) dell' art. 2 della legge 22 aprile 1941, n. 633 e' aggiunto il seguente numero: 8) i programmi per elaboratore, in qualsiasi forma espressi purche' originali quale risultato di creazione intellettuale dell'autore. Restano esclusi dalla tutela accordata dalla pre sente legge le idee ed i principi che stanno alla base di qual siasi elemento di un programma, compresi quelli alla base delle interfacce. Il termine programma comprende anche il materiale preparatorio per la progettazione del programma stesso. Art. 3 1. Dopo l'art. 12 della legge 22 aprile 1941, n. 633 e' inserito il seguente: Art. 12-bis - Salvo patto contrario, qualora un programma per elaboratore sia creato dal lavoratore dipendente nell'esecu zione delle sue mansioni o su instruzioni impartite dal suo datore di lavoro, questi e' titolare dei diritti esclusivi di utilizzazione economica del programma creato". Art. 4 1. Dopo l'art. 27 della legge 22 aprile 1941, n. 633 e' inserito il seguente: Art. 27-bis - La durata dei diritti di utilizzazione eco nomica del programma per elaboratore prevista dalle disposizioni della presente Sezione si computa, nei rispettivi casi, a decor rere dal 1 gennaio dell'anno successivo a quello in cui si veri fica l'evento considerato dalla norma. Art. 5 1. Dopo la sezione V del capi IV del titolo I della legge 22 aprile 1941, n. 633 e' aggiunta la seguente sezione; Sezione VI - Programmi per elaboratori Art. 64-bis - 1. Fatte salve le disposizioni dei successivi articoli 64-ter e 64-quater, i diritti esclusivi conferiti dalla presente legge sui programmi per elaboratore comprendono il diritto di effettuare o autorizzare: a) la riproduzione, permanente o temporanea, totale o par ziale, del programma per elaboratore con qualsiasi mezzo o in qualsiasi forma. Nell misura in cui operazioni come il caricamen to, la visualizzazione, l'esecuzione, la trasmissione o la memo rizzazione del programma per elaboratore richiedano una riprodu zione, anche tali operazioni sono soggette all'autorizzazione del titolare dei diritti; b) la traduzione, l'adattamento, la trasformazione e ogni altra modificazione del programma per elaboratore, nonche' la riproduzione dell'opera che ne risulti, senza pregiudizio dei diritti di chi modifica il programma; c) qualsiasi forma di distribuzione al pubblico, compresa la locazione, del programma per elaboratore originale o di copie dello stesso. La prima vendita di una copia del programma nella Comunita' Economica Europea da parte del titolare dei diritti, o con il suo consenso, esaurisce il diritto di distribuzione di detta copia all'interno della Comunita', ad eccezione del diritto di controllare l'ulteriore locazione del programma o di una copia dello stesso. Art. 64-ter - 1. Salvo patto contrario, non sono soggette all'au torizzazione del titolare dei diritti le attivita' indicate nell' art. 64-bis lettere a) e b), allorche' tali attivita' sono neces sarie per l'uso del programma per elaboratore conformemente alla sua destinazione da parte del legittimo acquirente, inclusa la correzione degli errori. 2. Non puo' essere impedito per contratto, a chi ha il diritto di usare una copia del programma per elaboratore di effettuare una copia di riserva del programma qualora tale copia sia necessaria per l'uso. 3. Chio ha il diritto di usare una copia del programma per elaboratore puo', senza l'autorizzazione del titolare dei dirit ti, osservare, studiare o sottoporre a prova il funzionamento del programma, allo scopo di determinare le idee ed i principi su cui e' basato ogni elemento del programma stesso, qualora egli compia tali atti durante operazioni di caricamento, visualizzazione, esecuzione, trasmissione o memorizzazione del programma che egli ha il diritto di eseguire. Gli accordi contrattuali conclusi in violazione del presente comma sono nulli. Art. 64-quater - 1. L'autorizzazione del titolare dei dirit ti non e' richiesta qualora la riproduzione del codice del pro gramma di elaboratore e la traduzione della sua forma ai sensi dell'art. 64-bis, lettere a) e b), compiute al fine di modificare la forma del codice, siano indispensabili per ottenere le infor mazioni necessarie per conseguire l'interoperabilita', con altri programmi, di un programma per elaboratore creato autonomamente purche' siano soddisfatte le seguenti condizioni: a) le predette attivita' siano eseguite dal licenziatario o da altri che abbia il diritto di usare una copia del programma, oppure, per loro conto, dachi e' autorizzato a tal fine; b) le informazioni necessarie per conseguire l'interopera bilita' non siano gia' facilmente e rapidamente accessibili ai soggetti indicati alla lettera a); c) le predette attivita' siano limitate alle parti del programma originale necessarie per conseguire l'interoperabili ta'. 2. Le disposizioni di cui al comma 1 non consentono che le informazioni ottenute in virtu' della loro applicazione: a) siano utilizzate a fini diverse dal conseguimento del l'interoperabilita' del programma creato autonomamente; b) siano comunicate a terzi, fatta salva la necessita' di consentire l'interoperabilita' del programma creato autonoma mente; c) siano utilizzate per lo sviluppo, la produzione o la commercializzazione di un programma per elaboratore sostanzial mente simile nella sua forma espressiva, o per ogni altra attivi ta' che violi il diritto di autore. 3. Gli accordi contrattuali conclusi in violazione dei commi 1 e 2 sono nulli. 4. Conoformemente alla Convenzione di Berna sulla tutela delle opere letterarie ed artistiche ratificata e resa esecutiva con legge 20 giugno 1978, n.399, le disposizioni del presente articolo non possono essere interpretate in modo da consentire che la loro applicazione arrechi indebitamente pregiudizio agli interessi legittimi del titolare dei diritti o sia in conflitto con il normale sfruttamento del programma. Art. 6 1. All'art. 103 della legge 22 aprile 1941, n. 633 sono apportate le seguenti integrazioni: a) Dopo il terzo comma e' aggiunto il seguente: Alla Societa' italiana degli autori ed editori e' affidata, altresi, la tenuta di un registro pubblico speciale per i pro grammi per elaboratore. In tale registro viene registrato il nome del titolare dei diritti esclusivi di utilizzazione economica e la data di pubblicazione del programma, intewndendosi per pubbli cazione il primo atto di esercizio dei diritti esclusivi. b) Dopo il quinto comma e' aggiunto il seguente: I registri di cui al presente articolo possono essere tenuti utilizzando mezzi e strumenti informatici. Art. 7 1. Dopo il secondo comma dell' art. 105 della legge 22 aprile 1941, n. 633 e' inserito il seguente: Per i programmi per elaboratore la registrazione e' facol tativa ed onerosa. Art. 8 1. All'art. 161 della legge 22 aprile 1941, n. 633 e' aggiunto, in fine, il seguente comma: Le disposizioni di questa Sezione si applicano anche a chi mette in circolazione in qualsiasi modo, o detiene per scopi commerciali copie non autorizzate di programmi e qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbi traria o l'esclusione funzionale dei dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratore. Art. 9. 1. Al primo comma dell''art 171 della legge 22 aprile 1941, n. 633 sono premesse le seguenti parole: "Salvo quanto previsto dall'art. 171-bis". Art. 10. 1. Dopo l'art. 171 della legge 22 aprile 1941, n. 633 e' inserito il seguente: Art. 171-bis. - 1. Chiunque abusivamente duplica a fini di lucro, programmi per elaboratore, o, ai medesimi fini e sapendo o avendo motivo di sapere che si tratta di copie non autorizzate, importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale, o concede in locazione i medesimi programmi, e' soggetto alla pena della reclusione da tre mesi a tre anni e della multa da L. 500.000 a L. 6.000.000. Si applica la stessa pena se il fatto concerne qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facili tare la rimozione arbitrarria o l'elusione funzionale dei dispos itivi applicati a protezione di un programma per elaboratore. La pena non e' inferiore nel minimo a sei mesi di reclusione e la multa a L. 1.000.000 se il fatto e' di rilevante gravita' ovvero se il programma oggetto dell'abusiva duplicazione, importazione, distribuzione, vednita, detenzione a scopo commerciale o loca zione sia stato precedentemente distribuito, venduto o concesso in locazione su supporti contrassegnati dalla Societa' italiana degli autori ed editori ai sensi della presente legge e del relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 18 maggio 1942, n. 1369. 2. La condanna per i reati previsti al comma 1 comporta la pubblicazione della sentnenza in uno o piu' quotidiani e in uno o piu' periodici specializzati. Art. 11. 1. Dopo l'art. 199 della legge 22 aprile 1941, n. 633 e' inserito il seguente: Art. 199-bis - 1. Le disposizioni della presente legge si applicano anche ai programmi creati prima della sua entrata in vigore, fatti salvi gli eventuali atti conclusi e i diritti acquisiti anteriormente a tale data. Art. 12. 1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri da emanarsi, sentita la Societa' italiana degli autori ed editori, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge saran no determinate le caratteristiche del registro, le modalita' di registrazione di cui agli articoli 6 e 7 e le relative tariffe. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osser varlo e farlo osservare. Dato a Roma, addi 29 dicembre 1992 SCALFARO AMATO, Presidente del Consiglio dei Ministri COSTA, Ministro per il coordinamen to delle politiche comunitarie e per gli affari regionali COLOMBO, Ministro per gli affari esteri MARTELLI, Ministro di grazia e giustizia BARUCCI, Ministro del tesoro Visto, il guardasigilli MARTELLI