DECRETO LEGISLATIVO 29 dicembre 1992, n. 518

Attuazione della direttiva 91/250/CEE relativa alla tutela giuridica dei programmi per elaboratore

             IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

     Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

     Visto l'art. 7 della legge 19 dicembre 1992 n. 489,  recante
delega al Governo per l'attuazione della direttiva 91/250/CEE del 
14 maggio 1991, relativa alla tutela dei  programmi  per  elabora
tore;

     Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata
nella riunione del 23 dicembre 1992;

     Sulla proposta  del  Ministro  per  il  coordinamento  delle
politiche comunitarie e per gli affari regionali, di concerto con 
il Ministro per gli affari esteri, di grazia e  giustizia  e  del
tesoro;

                         EMANA

             il seguente decreto legislativo:


                         Art. 1

     1. All'art. 1 della legge 22 aprile 1941, n. 633 e' aggiunto 
il seguente comma:

Sono  altresi' protetti i programmi per  elaboratore  come  opere
letterarie ai sensi della Convenzione di Berna  sulla  protezione
delle opere letterarie ed artistiche ratificata e resa  esecutiva
con legge 20 giugno 1978, n. 399.

                         Art. 2

     1. Dopo il n. 7) dell' art. 2  della legge 22  aprile  1941,
n. 633 e' aggiunto il seguente numero:

     8) i programmi per  elaboratore, in qualsiasi forma espressi 
purche' originali  quale  risultato  di  creazione  intellettuale
dell'autore. Restano esclusi dalla  tutela  accordata  dalla  pre
sente legge le idee ed i principi che stanno alla  base  di  qual
siasi elemento di un programma, compresi quelli alla  base  delle
interfacce. Il termine programma  comprende  anche  il  materiale
preparatorio per la progettazione del programma stesso.

                         Art. 3

     1. Dopo l'art. 12  della legge 22 aprile  1941,  n.  633  e'
inserito il seguente:

     Art. 12-bis - Salvo  patto contrario, qualora  un  programma
per elaboratore sia creato dal lavoratore  dipendente  nell'esecu
zione delle sue mansioni  o  su  instruzioni  impartite  dal  suo
datore di lavoro, questi e' titolare  dei  diritti  esclusivi  di
utilizzazione economica del programma creato".

                         Art. 4

     1. Dopo l'art. 27  della legge 22 aprile  1941,  n.  633  e'
inserito il seguente:

     Art. 27-bis - La durata  dei diritti  di  utilizzazione  eco
nomica del programma per elaboratore prevista dalle  disposizioni
della presente Sezione si computa, nei rispettivi casi,  a  decor
rere dal 1 gennaio dell'anno successivo a quello in cui  si  veri
fica l'evento considerato dalla norma.

                         Art. 5

     1. Dopo la sezione V del capi IV del titolo I   della  legge
22 aprile 1941, n. 633 e' aggiunta la seguente sezione;

          Sezione VI - Programmi per elaboratori

     Art. 64-bis - 1. Fatte salve le disposizioni dei  successivi
articoli 64-ter e 64-quater, i diritti esclusivi conferiti  dalla
presente legge  sui  programmi  per  elaboratore  comprendono  il
diritto di effettuare o autorizzare:

     a) la riproduzione, permanente o temporanea,  totale  o  par
ziale, del programma per elaboratore con  qualsiasi  mezzo  o  in
qualsiasi forma. Nell misura in cui operazioni come il  caricamen
to, la visualizzazione, l'esecuzione, la trasmissione o  la  memo
rizzazione del programma per elaboratore richiedano  una  riprodu
zione, anche tali operazioni sono soggette all'autorizzazione del 
titolare dei diritti;

     b) la traduzione, l'adattamento, la  trasformazione  e  ogni
altra modificazione del programma  per  elaboratore,  nonche'  la
riproduzione dell'opera che ne  risulti,  senza  pregiudizio  dei
diritti di chi modifica il programma;

     c) qualsiasi forma di distribuzione al pubblico, compresa la 
locazione, del programma per elaboratore  originale  o  di  copie
dello stesso. La prima vendita di una copia del  programma  nella
Comunita' Economica Europea da parte del titolare dei diritti,  o
con il suo consenso, esaurisce il  diritto  di  distribuzione  di
detta copia all'interno della Comunita', ad eccezione del diritto 
di controllare l'ulteriore locazione del programma o di una copia 
dello stesso.


Art. 64-ter - 1. Salvo patto contrario, non sono soggette  all'au
torizzazione del titolare dei diritti le attivita' indicate nell' 
art. 64-bis lettere a) e b), allorche' tali attivita' sono  neces
sarie per l'uso del programma per elaboratore conformemente  alla
sua destinazione da parte del legittimo  acquirente,  inclusa  la
correzione degli errori.

     2. Non puo' essere impedito  per  contratto,  a  chi  ha  il
diritto di usare una  copia  del  programma  per  elaboratore  di
effettuare una copia di riserva del programma qualora tale  copia
sia necessaria per l'uso.

     3. Chio ha il diritto di usare una copia del  programma  per
elaboratore puo', senza l'autorizzazione del titolare  dei  dirit
ti, osservare, studiare o sottoporre a prova il funzionamento del 
programma, allo scopo di determinare le idee ed i principi su cui 
e' basato ogni elemento del programma stesso, qualora egli compia 
tali atti durante  operazioni  di  caricamento,  visualizzazione,
esecuzione, trasmissione o memorizzazione del programma che  egli
ha il diritto di eseguire. Gli accordi contrattuali  conclusi  in
violazione del presente comma sono nulli.


     Art. 64-quater - 1. L'autorizzazione del titolare dei  dirit
ti non e' richiesta qualora la riproduzione del  codice  del  pro
gramma di elaboratore e la traduzione della sua  forma  ai  sensi
dell'art. 64-bis, lettere a) e b), compiute al fine di modificare 
la forma del codice, siano indispensabili per ottenere  le  infor
mazioni necessarie per conseguire l'interoperabilita', con  altri
programmi, di un programma per elaboratore  creato  autonomamente
purche' siano soddisfatte le seguenti condizioni:

     a) le predette attivita' siano eseguite dal licenziatario  o
da altri che abbia il diritto di usare una copia  del  programma,
oppure, per loro conto, dachi e' autorizzato a tal fine;

     b) le informazioni necessarie  per  conseguire  l'interopera
bilita' non siano gia' facilmente e  rapidamente  accessibili  ai
soggetti indicati alla lettera a);

     c) le predette  attivita'  siano  limitate  alle  parti  del
programma originale necessarie  per  conseguire  l'interoperabili
ta'.

     2. Le disposizioni di cui al comma 1 non consentono  che  le
informazioni ottenute in virtu' della loro applicazione:

     a) siano utilizzate a fini  diverse  dal  conseguimento  del
l'interoperabilita' del programma creato autonomamente;

     b) siano comunicate a terzi, fatta salva  la  necessita'  di
consentire  l'interoperabilita'  del  programma  creato  autonoma
mente;

     c) siano utilizzate per lo  sviluppo,  la  produzione  o  la
commercializzazione di un programma  per  elaboratore  sostanzial
mente simile nella sua forma espressiva, o per ogni altra  attivi
ta' che violi il diritto di autore.

     3. Gli accordi contrattuali conclusi in violazione dei commi 
1 e 2 sono nulli.

     4. Conoformemente alla Convenzione  di  Berna  sulla  tutela
delle opere letterarie ed artistiche ratificata e resa  esecutiva
con legge 20 giugno 1978, n.399,  le  disposizioni  del  presente
articolo non possono essere interpretate in  modo  da  consentire
che la loro applicazione arrechi indebitamente  pregiudizio  agli
interessi legittimi del titolare dei diritti o sia  in  conflitto
con il normale sfruttamento del programma.


                         Art. 6

     1. All'art. 103  della legge 22 aprile  1941,  n.  633  sono
apportate le seguenti integrazioni:

     a) Dopo il terzo comma e' aggiunto il seguente:

     Alla Societa' italiana  degli autori ed editori e' affidata, 
altresi, la tenuta di un registro pubblico  speciale  per  i  pro
grammi per elaboratore. In tale registro viene registrato il nome 
del titolare dei diritti esclusivi di utilizzazione  economica  e
la data di pubblicazione del programma, intewndendosi per  pubbli
cazione il primo atto di esercizio dei diritti esclusivi.

     b) Dopo il quinto comma e' aggiunto il seguente:

     I registri di  cui  al  presente  articolo  possono  essere
tenuti utilizzando mezzi e strumenti informatici.


                         Art. 7

     1. Dopo il secondo comma dell'  art.  105   della  legge  22
aprile 1941, n. 633 e' inserito il seguente:

     Per i programmi per  elaboratore la registrazione  e'  facol
tativa ed onerosa.


                         Art. 8

     1. All'art. 161  della legge  22  aprile  1941,  n.  633  e'
aggiunto, in fine, il seguente comma:

     Le disposizioni di questa  Sezione si applicano anche a  chi
mette in circolazione in qualsiasi  modo,  o  detiene  per  scopi
commerciali copie non autorizzate di programmi e qualsiasi  mezzo
inteso unicamente a consentire o  facilitare  la  rimozione  arbi
traria o l'esclusione  funzionale  dei  dispositivi  applicati  a
protezione di un programma per elaboratore.

                         Art. 9.

     1. Al primo comma dell''art 171  della legge 22 aprile 1941, 
n. 633 sono premesse le  seguenti parole: "Salvo quanto  previsto
dall'art. 171-bis".


                         Art. 10.

     1. Dopo l'art. 171  della legge 22 aprile 1941,  n.  633  e'
inserito il seguente:

     Art. 171-bis. - 1. Chiunque  abusivamente duplica a fini  di
lucro, programmi per elaboratore, o, ai medesimi fini e sapendo o 
avendo motivo di sapere che si tratta di copie  non  autorizzate,
importa, distribuisce, vende,  detiene  a  scopo  commerciale,  o
concede in locazione i medesimi programmi, e' soggetto alla  pena
della reclusione da tre mesi a tre  anni  e  della  multa  da  L.
500.000 a L. 6.000.000. Si applica la stessa  pena  se  il  fatto
concerne qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o  facili
tare la rimozione arbitrarria o l'elusione funzionale dei  dispos
itivi applicati a protezione di un programma per elaboratore.  La
pena non e' inferiore nel minimo a sei mesi di  reclusione  e  la
multa a L. 1.000.000 se il fatto e' di rilevante gravita'  ovvero
se il programma oggetto dell'abusiva duplicazione,  importazione,
distribuzione, vednita, detenzione a  scopo  commerciale  o  loca
zione sia stato precedentemente distribuito, venduto  o  concesso
in locazione su supporti contrassegnati dalla  Societa'  italiana
degli autori ed editori ai  sensi  della  presente  legge  e  del
relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 18 
maggio 1942, n. 1369.

     2. La condanna per i reati previsti al comma 1  comporta  la
pubblicazione della sentnenza in uno o piu' quotidiani e in uno o 
piu' periodici specializzati.


                         Art. 11.

     1. Dopo l'art. 199  della legge 22 aprile 1941,  n.  633  e'
inserito il seguente:

     Art. 199-bis - 1. Le disposizioni  della presente  legge  si
applicano anche ai programmi creati prima della  sua  entrata  in
vigore, fatti salvi gli  eventuali  atti  conclusi  e  i  diritti
acquisiti anteriormente a tale data.


                         Art. 12.

     1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri  da
emanarsi, sentita la Societa' italiana degli autori  ed  editori,
entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge  saran
no determinate le caratteristiche del registro, le  modalita'  di
registrazione di cui agli articoli 6 e 7 e le relative tariffe.

     Il presente decreto, munito del sigillo dello  Stato,  sara'
inserito nella Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della
Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di  osser
varlo e farlo osservare.

          Dato a Roma, addi 29 dicembre 1992


                         SCALFARO

                              AMATO, Presidente del Consiglio dei
                              Ministri

                              COSTA, Ministro per il coordinamen
                              to delle politiche comunitarie e 
                              per gli affari regionali

                              COLOMBO, Ministro per gli affari 
                              esteri

                              MARTELLI, Ministro di grazia e 
                              giustizia

                              BARUCCI, Ministro del tesoro


Visto, il guardasigilli MARTELLI